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26/11/2014 Internet: diritto degli interessati di richiedere la cancellazione dall'elenco dei risultati di ricerca
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GRUPPO DI LAVORO ARTICOLO 29 PER LA PROTEZIONE DEI DATI

14/IT

WP 225

ORIENTAMENTI PER L'ESECUZIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA
NELLA CAUSA C-131/12 "GOOGLE SPAIN E INC. CONTRO AGENCIA ESPANOLA DE PROTECCIO'N DE DATOS (AEPD) E MARIO COSTEJA GONZA'LEZ"

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3. Impatto limitato della cancellazione dall'elenco dei risultati di ricerca sull'accesso all'informazione

Nella pratica l'impatto della cancellazione dall'elenco dei risultati sul diritto alla liberta' di espressione e sull'accesso all'informazione sara' molto limitato. Nel valutare le circostanze pertinenti, le autorita' europee preposte alle protezione dei dati (in appresso, autorita' di protezione dei dati) terranno sistematicamente conto dell'interesse del pubblico ad accedere all'informazione. Qualora quest'ultimo prevalga sui diritti dell'interessato, la cancellazione dall'elenco dei risultati non sara' ritenuta opportuna.

4. L'informazione non e' eliminata dalla fonte d'origine

La sentenza stabilisce che il diritto concerne soltanto i risultati ottenuti a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome di una persona e non obbliga a sopprimere il link da tutti gli indici del motore di ricerca. In altre parole, l'informazione originaria continuera' a essere reperibile impiegando altri termini di ricerca o accedendo direttamente alla pagina d'origine dell'editore.

5. Gli interessati non sono tenuti a contattare il sito web d'origine

Una persona non e' tenuta a contattare il sito web d'origine per far valere i propri diritti nei confronti dei motori di ricerca. La normativa in materia di protezione dei dati si applica all'attivita' di un motore di ricerca che opera come responsabile del trattamento. Pertanto, gli interessati devono poter esercitare i loro diritti, conformemente alle disposizioni della direttiva 95/46/CE e, nello specifico, alle leggi nazionali di attuazione.

6. Diritto degli interessati di richiedere la cancellazione dall'elenco dei risultati di ricerca

In base al diritto dell'UE, tutti hanno diritto alla protezione dei dati. Nella pratica, le autorita' di protezione dei dati si concentreranno sulle domande che presentano un chiaro collegamento tra l'interessato e l'UE, ad esempio laddove detta persona sia un cittadino o residente di uno Stato membro dell'UE.

7. Effetto territoriale di una decisione di cancellazione dall'elenco dei risultati di ricerca

Per garantire la piena efficacia dei diritti dell'interessato conformemente alla sentenza della Corte, le decisioni di cancellazione dall'elenco dei risultati devono essere eseguite in modo tale da assicurare la tutela efficace e completa dei diritti degli interessati e da prevenire l'elusione delle norme dell'UE. In tal senso, limitare ai domini dell'UE la rimozione dall'elenco dei risultati a motivo del fatto che gli utenti tendono ad accedere ai motori di ricerca mediante i rispettivi domini nazionali, non puo' ritenersi un mezzo sufficiente per tutelare in modo soddisfacente i diritti degli interessati come previsto dalla sentenza. Nella pratica cio' implica che, in ogni caso, la cancellazione dall'elenco dei risultati deve valere per tutti i domini pertinenti, .com incluso.

8. Comunicazione al pubblico sulla cancellazione di specifici link

La prassi consistente nel comunicare agli utenti dei motori di ricerca che l'elenco dei risultati delle loro ricerche e' incompleto a seguito dell'applicazione della protezione dei dati a livello europeo non si fonda su alcun requisito giuridico previsto dalle norme in materia di protezione dei dati. Tale prassi e' accettabile soltanto se l'informazione e' presentata in modo tale che gli utenti non possano, in nessun caso, concludere che una determinata persona abbia chiesto di rimuovere risultati che la riguardano.

9. Comunicazione ai webmaster sulla cancellazione di specifici link

Di norma, i motori di ricerca non sono tenuti a informare i webmaster delle pagine interessate dalla cancellazione dall'elenco dei risultati del fatto che alcune pagine web non sono accessibili dal motore di ricerca a seguito di specifiche ricerche effettuate a partire da un nome. La normativa dell'UE sulla protezione dei dati non prevede alcuna base giuridica per una tale comunicazione.

In alcuni casi, i motori di ricerca possono decidere di contattare il webmaster d'origine in merito a una richiesta specifica prima di prendere una decisione sulla cancellazione dall'elenco dei risultati, al fine di ottenere ulteriori informazioni per valutare le circostanze concernenti la richiesta.

Considerato il ruolo importante svolto dai motori di ricerca nella diffusione e nell'accessibilita' alle informazioni pubblicate su Internet e viste le legittime aspettative dei webmaster sull'indicizzazione e sulla presentazione delle informazioni a partire dalle ricerche degli utenti, il gruppo di lavoro Articolo 29 (in appresso, il gruppo di lavoro) raccomanda vivamente ai motori di ricerca di comunicare i criteri di cancellazione utilizzati e di rendere disponibili statistiche piu' dettagliate.

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Fonte: Garante per la Protezione dei dati - WP225 GUIDELINES ON THE IMPLEMENTATION OF THE COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN UNION JUDGMENT ON “GOOGLE SPAIN AND INC V. AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS (AEPD) AND MARIO COSTEJA GONZÁLEZ” C-131/12

LINK: https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=667236

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