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28/07/1997 Decreto legislativo 28 luglio 1997, n. 255 - Disposizioni in materia di notificazione dei trattamenti di dati personali

Decreto legislativo n. 255 del 28 luglio 1997

Disposizioni integrative e correttive della Leggen. 675 del 31 dicembre 1996, in materia di notificazione dei trattamenti di dati personali, a norma dell’art. 1, comma 1, lettera f), Legge n. 676 del 31 dicembre 1996

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Il testo del decreto legislativo è reso disponibile al solo scopo informativo e non ha valore ufficiale. Il testo ufficiale è accessibile nel sito https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-28;255

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 78 della Costituzione;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 676, recante delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 9 maggio 1997, n. 123;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 luglio 1997;
Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA
Il seguente decreto legislativo:


Art. 1 - Semplificazioni ed esoneri

Nell’articolo 7 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
“5-bis. La notificazione in forma semplificata può non contenere taluno degli elementi di cui al comma 4, lettere b), c), e) e g), individuati dal Garante ai sensi del regolamento di cui all’articolo 3, comma 3, quando il trattamento è effettuato:
a) da soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, sulla base di espressa disposizione di legge ai sensi degli articoli 22, comma 3 e 24;
b) nell’esercizio della professione di giornalista e per l’esclusivo perseguimento delle relative finalità, ovvero dai soggetti indicati nel comma 4-bis dell’articolo 25, nel rispetto del codice di deontologia di cui al medesimo articolo;
c) temporaneamente senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, ai soli fini e con le modalità strettamente collegate all’organizzazione interna dell’attività esercitata dal titolare, relativamente ai dati non registrati in una banca di dati e diversi da quelli di cui agli articoli 22 e 24.
5-ter. Fuori dei casi di cui all’articolo 4, il trattamento non è soggetto a notificazione quando:
a) è necessario per l’assolvimento di un compito previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, relativamente a dati diversi da quelli indicati negli articoli 22 e 24;
b) riguarda dati contenuti o provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità di cui all’articolo 20, comma 1, lettera b);
c) è effettuato per esclusive finalità di gestione del protocollo, relativamente ai dati necessari per la classificazione della corrispondenza inviata per fini diversi da quelli di cui all’articolo 13, comma 1, lettera e), con particolare riferimento alle generalità e ai recapiti degli interessati, alla loro qualifica e all’organizzazione di appartenenza;
d) riguarda rubriche telefoniche o analoghe non destinate alla diffusione, utilizzate esclusivamente per ragioni d’ufficio e di lavoro e comunque per fini diversi da quelli di cui all’articolo 13 comma 1, lettera e);
e) è finalizzato unicamente all’adempimento o di specifici obblighi contabili, retributivi, previdenziali, assistenziali e fiscali, ed è effettuato con riferimento alle sole categorie di dati di interessati e di destinatari della comunicazione e diffusione strettamente collegate all’adempimento di specifiche prestazioni e fermo restando il segreto professionale;
f) è effettuato, salvo quanto previsto dal comma 5-bis, lettera b), da liberi professionisti iscritti in albi o elenchi professionali, per le sole finalità strettamente collegate all’adempimento di specifiche prestazioni e fermo restando il segreto professionale;
g) è effettuato dai piccoli imprenditori di cui all’articolo 2083 del codice civile per le sole finalità strettamente collegate allo svolgimento dell’attività professionale esercitata e limitatamente alle categorie di dati, di interessati, di destinatari della comunicazione e diffusione e al periodo di conservazione dei dati necessari per il perseguimento delle finalità medesime.
h) è finalizzato alla tenuta di albi o elenchi professionali in conformità alle leggi e ai regolamenti;
i) è effettuato per esclusive finalità dell’ordinaria gestione di biblioteche, musei e mostre, in conformità alle leggi e ai regolamenti, ovvero per la formazione di cataloghi e bibliografie;
l) è effettuato da associazioni, fondazioni, comitati anche a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, ovvero da loro organismi rappresentativi, istituiti per scopi non di lucro e per il perseguimento di finalità lecite, relativamente a dati inerenti agli associati e ai soggetti che in relazione a tali finalità hanno contatti regolari con l’associazione, la fondazione, il comitato o l’organismo, fermi restando gli obblighi di informativa degli interessati e di acquisizione del consenso, ove necessario;
m) è effettuato dalle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, nei limiti di cui alla lettera l) e nel rispetto delle autorizzazioni e delle prescrizioni di legge di cui agli articoli 22 e 23.
n) è effettuato temporaneamente ed è finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi ed altre manifestazioni del pensiero, nel rispetto del codice di deontologia di cui all’articolo 25;
o) è effettuato, anche con mezzi elettronici o comunque automatizzati, per la redazione di periodici o pubblicazioni aventi finalità di informazione giuridica, relativamente a dati desunti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria o di altre autorità;
p) è effettuato, temporaneamente per esclusive finalità di raccolta di adesioni a proposte di legge d’iniziativa popolare, a richieste di referendum, a petizioni o ad appelli;
q) è finalizzato unicamente all’amministrazione dei condomini di cui all’articolo 1117e seguenti del codice civile, limitatamente alle categorie di dati, di interessati e di destinatari della comunicazione necessarie per l’amministrazione dei beni comuni, conservando i dati non oltre il periodo necessario per la tutela dei corrispondenti diritti;
5-quater. Il titolare si può avvalere della notificazione semplificata o dell’esonero di cui ai commi 5-bis e 5-ter, sempre che il trattamento riguardi unicamente le finalità, le categorie di dati, di interessati e di destinatari della comunicazione e diffusione, individuate, unitamente al periodo di conservazione dei dati, dai medesimi commi 5-bis e 5-ter, nonché:
a) nei casi di cui ai commi 5-bis lettera a) e 5-ter lettere a) e m), dalle disposizioni di legge o di regolamento o dalla normativa comunitaria ivi indicate;
b) nel caso di cui al comma 5-bis, lettera b), dal codice di deontologia ivi identificato;
c) nei casi residui, dal Garante con le autorizzazioni rilasciate con le modalità previste dall’articolo 41, comma 7, ovvero, per i dati diversi sa quelli di cui agli articoli 22 e 24, con provvedimenti analoghi.
5-quinquies. Il titolare che si avvale dell’esonero di cui al comma 5-ter deve fornire gli elementi di cui al comma 4 a chiunque ne faccia richiesta.”


Art. 2 - Termine

1. L’articolo 41, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, è sostituito dal seguente:
“2. Per i trattamenti di dati personali iniziati prima del 1° gennaio 1998, le notificazioni prescritte dagli articoli 7 e 28 sono effettuate dal 1° gennaio 1998 al 31 marzo 1998 ovvero, per i trattamenti di cui all’articolo 5 riguardanti dati diversi da quelli di cui agli articoli 22 e 24, nonché da quelli di cui all’articolo 4, comma 1, lettere c), d) ed e), dal 1° aprile 1998 al 30 giugno 1998”.


Art. 3 - Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 luglio 1997

SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
FLICK, Ministro di grazia e giustizia
Visto, il Guardasigilli: FLICK

Fonte: Autorità Garante - Normativa

Parole chiave
Banca dati