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GRUPPO DI LAVORO ARTICOLO 29 PER LA PROTEZIONE DEI DATI
17/IT
WP251 rev.01
Linee guida sul processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche e sulla profilazione
ai fini del regolamento 2016/679
adottate il 3 ottobre 2017
Versione emendata e adottata in data 6 febbraio 2018
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I. Introduzione
Il regolamento generale sulla protezione dei dati tratta in maniera specifica la profilazione e il processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.
La profilazione e il processo decisionale automatizzato sono utilizzati in un numero crescente di settori, tanto privati quanto pubblici. Banche e finanza, assistenza sanitaria, fiscalita', assicurazioni, marketing e pubblicita' sono soltanto alcuni esempi dei settori nei quali la profilazione viene effettuata con maggiore regolarita' a sostegno del processo decisionale.
I progressi tecnologici e le capacita' in materia di analisi dei megadati (big data), intelligenza artificiale e apprendimento automatico hanno reso piu' facile la creazione di profili e l’adozione di decisioni automatizzate, con potenziali ripercussioni significative sui diritti e sulle liberta' delle persone fisiche.
La diffusa disponibilita' di dati personali su Internet e di quelli ricavabili dai dispositivi di Internet delle cose, associata alla capacita' di trovare correlazioni e creare collegamenti, puo' consentire la determinazione, l’analisi e la previsione di aspetti della personalita', del comportamento, degli interessi e delle abitudini di una persona.
La profilazione e il processo decisionale automatizzato possono essere utili per le persone fisiche e le organizzazioni, offrendo loro vantaggi quali:
miglioramenti dell’efficienza;
risparmi di risorse.
Presentano inoltre numerose applicazioni commerciali: ad esempio, possono essere utilizzati per segmentare meglio i mercati e personalizzare i servizi e i prodotti allineandoli alle singole esigenze. Anche la medicina, l’istruzione, l’assistenza sanitaria e i trasporti possono beneficiare di questi processi.
Tuttavia, la profilazione e il processo decisionale automatizzato possono comportare rischi significativi per i diritti e le liberta' delle persone fisiche, che richiedono garanzie adeguate.
Questi processi possono essere poco trasparenti. Le persone fisiche potrebbero non sapere di essere profilate o non comprenderne le conseguenze.
La profilazione puo' perpetuare stereotipi e la segregazione sociale. Puo' anche confinare una persona in una categoria specifica e limitarla alle preferenze suggerite per tale categoria. Cio' puo' minare la liberta' delle persone di scegliere, ad esempio, determinati prodotti o servizi quali libri, musica o newsfeed. In taluni casi, la profilazione puo' portare a previsioni imprecise, in altri al diniego di servizi e beni e a discriminazioni ingiustificate.
Il regolamento introduce nuove disposizioni per far fronte ai rischi derivanti dalla profilazione e dal processo decisionale automatizzato, in particolare, ma non solo, in relazione alla tutela della vita privata. Le presenti linee guida mirano a chiarire tali disposizioni.
Il presente documento tratta i seguenti temi:
Gli allegati contengono alcune raccomandazioni sulle migliori prassi, basate sull’esperienza accumulata negli Stati membri.
Il Gruppo di lavoro articolo 29 per la protezione dei dati (Gruppo di lavoro) monitorera' l’attuazione delle presenti linee guida e provvedera' alle integrazioni che si riveleranno opportune.
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Fonte: Garante per la Protezione dei dati - GRUPPO DI LAVORO ARTICOLO 29 PER LA PROTEZIONE DEI DATI - Linee guida sul processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche e sulla profilazione ai fini del regolamento 2016/679
LINK: https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=622227