EntiOnLine
Categorie
indietro
06/04/2020 Anac al Governo: sospendere pagamento contributi

Anac al Governo: sospendere pagamento contributi

Il documento è riservato agli abbonati

Per qualsiasi informazione inerente i prezzi o le modalità di effettuazione del servizio, contatta l'agente di zona oppure scrivi a info@entionline.it
o telefona allo 030/2531939.

Coronavirus
Anac al Governo: sospendere pagamento contributi per partecipare ad appalti. Per imprese e amministrazioni possibili risparmi da oltre 40 mln ma serve una modifica normativa

Sospendere fino al 31 dicembre i contributi da versare all’Anac per indire o partecipare a una gara d’appalto. È la richiesta avanzata al Governo dall’Autorità nazionale anticorruzione con l’obiettivo di contribuire alla ripresa economica del Paese.

In base alla legislazione vigente, le amministrazioni che vogliono bandire un appalto e gli operatori economici che intendono prendervi parte devono corrispondere un contributo all’Anac per la vigilanza che essa svolge sul settore dei contratti pubblici: per le imprese si va da 20 euro per gli appalti compresi fra 150mila e 300mila euro fino a 500 euro per le gare di importo superiore ai 20 milioni; da 30 a 800 euro il contributo previsto invece per le stazioni appaltanti.

Per agevolare il sistema produttivo e soprattutto alleggerire gli operatori dagli oneri dovuti, con la delibera n. 289, approvata nell’adunanza di ieri, l’Anac si rende disponibile a rinunciare fino a fine anno al sistema di autofinanziamento che la legge le riconosce.

Secondo le stime dell’Autorità, basate sui dati del 2019, imprese e amministrazioni potrebbero, conseguire un risparmio di oltre 40 milioni di euro, qualora la proposta venisse accolta mediante una urgente modifica normativa. Si tratta dunque di un provvedimento dai risvolti direttamente economici, deciso dall’Anac per offrire il proprio fattivo contributo al Paese, che però diverrà operativo solo a partire dall’entrata in vigore della norma proposta.

La delibera 289 non rappresenta il primo intervento in questo senso. In concomitanza con l’emergenza sanitaria in atto, già nelle settimane scorse l’Autorità anticorruzione aveva assunto specifiche disposizioni per attenuare le incombenze delle amministrazioni, sospendendo i termini per i procedimenti in corso e dilazionando quelli per alcuni adempimenti previsti ex lege.

Delibera numero 289 del 01 aprile 2020

Esonero per le stazioni appaltanti e gli operatori economici fino al 31 dicembre 2020 dal versamento della contribuzione dovuta all’ANAC ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67 della legge n. 266 del 23 dicembre 2005

Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione


VISTO l’art. 19, commi 1 e 2, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che dispone la soppressione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture i cui compiti e le funzioni sono stati trasferiti all’Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza, ridenominata dalla stessa normativa Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.);

VISTO l’art. 19, comma 8, del d.l. 90/2014, il quale dispone che «Allo svolgimento dei compiti di cui ai commi 2 e 5, il Presidente dell’A.N.AC. provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie della soppressa Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture»;

CONSIDERATO che il 30 gennaio 2020, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale l'epidemia di coronavirus in Cina;

CONSIDERATO che il 31 gennaio il Governo italiano, dopo i primi provvedimenti cautelativi adottati a partire dal 22 gennaio, tenuto conto del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, ha proclamato lo stato di emergenza e messo in atto le prime misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale adeguate e proporzionate a tutelare la salute dei cittadini, a contenere la diffusione del contagio;

TENUTO CONTO dell'evolversi della situazione epidemiologica e del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia che ha determinato il Governo ad adottare ulteriori misure urgenti di contrasto e contenimento alla diffusione del coronavirus;

CONSIDERATO che il Governo ha già adottato provvedimenti urgenti volti ad assicurare un primo necessario supporto economico ai cittadini e alle imprese che affrontano problemi di liquidità finanziaria a causa dell’emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e agli episodi di diffusione del virus verificatisi nel nostro Paese;

TENUTO CONTO della grave crisi economica generata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19;

RITENUTO di dover fornire il proprio contributo al Paese in modo da agevolare il sistema produttivo e consentire una tempestiva ed efficace ripresa economica;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, in particolare, l’art. 1, comma 65, che pone le spese di funzionamento dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici a carico del mercato di competenza, per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato e il comma 67 che prevede che l’Autorità, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, determini annualmente l’ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione, purché la misura della contribuzione fissata tenga conto del limite massimo dello 0,4 per cento del valore complessivo del mercato di competenza

VISTO l’art. 213, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che lascia invariato il sistema di autofinanziamento dell’A.N.AC. ai sensi del citato art. 1, comma 67, legge 23 dicembre 2005, n. 266 ovvero che «... ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento di cui al comma 65 determina annualmente l’ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione, ...»;

VISTO l’art. 52-quater della legge 21 giugno 2017 n. 96, così come modificata dall’art. 1, comma 298, lettere a), b) e c) della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

RITENUTO indispensabile per l’Autorità offrire il proprio fattivo contributo al Paese e, in particolare, al mercato vigilato mediante iniziative volte ad alleggerire gli operatori del settore dagli oneri economici dovuti per la partecipazione alle procedure di scelta del contraente

DELIBERA


di chiedere al Governo l’adozione di un intervento normativo urgente che disponga l’esonero dal versamento della contribuzione prevista all’art. 1, comma 65 e comma 67 della legge n. 266 del 23 dicembre 2005, per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della norma e fino alla data del 31 dicembre 2020, da parte dei soggetti pubblici e privati di seguito elencati:

  1. le stazioni appaltanti di cui all’art. 3, comma 1, lettera o), del d.lgs. 50/2016;
  2. gli operatori economici, di cui all’art. 3, comma 1, lettera p), del d.lgs. 50/2016 che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera sub a).

Restano fermi tutti gli altri adempimenti previsti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e di monitoraggio e vigilanza sui contratti pubblici, con particolare riguardo per la richiesta dei CIG e la comunicazione delle informazioni di cui all’art. 213 del d.lgs. 50 del 2016.

In considerazione delle minori entrate previste per il 2020 per effetto della esenzione di cui sopra, il predetto intervento normativo dovrà autorizzare l’Autorità a coprire le conseguenti minori entrate mediante l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione maturato al 31 dicembre 2019.

Fonte: ANAC

Parole chiave
Banca dati