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06/02/2018 Limitazione della conservazione nei trattamenti di profilazione e nel processo decisionale automatizzato

Limitazione della conservazione nei trattamenti di profilazione e nel processo decisionale automatizzato

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GRUPPO DI LAVORO ARTICOLO 29 PER LA PROTEZIONE DEI DATI

17/IT
WP251 rev.01

Linee guida sul processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche e sulla profilazione
ai fini del regolamento 2016/679

adottate il 3 ottobre 2017

Versione emendata e adottata in data 6 febbraio 2018

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III. Disposizioni generali sulla profilazione e sul processo decisionale automatizzato

La presente panoramica delle disposizioni si applica a tutte le profilazioni e a tutti i processi decisionali automatizzati. Qualora il trattamento soddisfi la definizione di cui all’articolo 22, paragrafo 1, si applicano le disposizioni specifiche supplementari di cui al capitolo IV.

A. Principi in materia di protezione dei dati

I principi in materia di protezione dei dati sono pertinenti per tutte le attivita' di profilazione e tutti i processi decisionali automatizzati che comportano l’uso di dati personali4. Al fine di agevolare il rispetto delle norme, il titolare del trattamento dovrebbe considerare i seguenti elementi fondamentali:

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5. Articolo 5, paragrafo 1, lettera e) - limitazione della conservazione

Gli algoritmi di apprendimento automatico sono progettati per trattare grandi volumi di informazioni e creare correlazioni che consentano alle organizzazioni di creare profili estremamente esaustivi e personali delle persone fisiche. Sebbene possano esservi vantaggi nel conservare i dati in caso di profilazione, dal momento che sara' disponibile una quantita' maggiore di dati dai quali l’algoritmo puo' apprendere, il titolare del trattamento deve rispettare il principio di minimizzazione dei dati all’atto della raccolta e assicurare che i dati non siano conservati per un periodo superiore a quello necessario e proporzionato alle finalita' per le quali i dati vengono trattati.

La politica di conservazione del titolare del trattamento dovrebbe tenere conto dei diritti e delle liberta' delle persone fisiche in linea con le prescrizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera e).

Il titolare del trattamento dovrebbe inoltre assicurarsi che i dati rimangano aggiornati durante il periodo di conservazione in maniera da ridurre il rischio di inesattezze.

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Fonte: Garante per la Protezione dei dati - GRUPPO DI LAVORO ARTICOLO 29 PER LA PROTEZIONE DEI DATI - Linee guida sul processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche e sulla profilazione ai fini del regolamento 2016/679

LINK: https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=622227

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