Buona prassi nel processo decisionale automatizzato: Diritto di opposizione
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GRUPPO DI LAVORO ARTICOLO 29 PER LA PROTEZIONE DEI DATI
17/IT
WP251 rev.01
Linee guida sul processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche e sulla profilazione ai fini del regolamento 2016/679
adottate il 3 ottobre 2017 Versione emendata e adottata in data 6 febbraio 2018
ALLEGATO 1 - Raccomandazioni sulle buone prassi
Le seguenti raccomandazioni sulle buone prassi aiuteranno il titolare del trattamento a soddisfare i requisiti stabiliti dalle disposizioni del regolamento generale sulla protezione dei dati in materia di profilazione e processo decisionale automatizzato52.
Articolo
Articolo 21, paragrafi 1 e 2
Questione
Diritto di opposizione
Raccomandazione
Il diritto di opposizione di cui all’articolo 21, paragrafi 1 e 2, deve essere esplicitamente portato a conoscenza dell’interessato e presentato chiaramente e separatamente da altre informazioni (articolo 21, paragrafo 4).Il titolare del trattamento deve garantire che tale diritto venga visualizzato in maniera visibile sul suo sito web o in qualsiasi documentazione pertinente e non sia nascosto all’interno di altre condizioni generali di contratto/servizio.
...(omissis) ...
_____________
52 Il titolare del trattamento deve altresì assicurarsi di disporre di solide procedure destinate a garantire che può adempiere i suoi obblighi ai sensi degli articoli da 15 a 22 entro i termini previsti dal regolamento.
Fonte: Garante per la Protezione dei dati - GRUPPO DI LAVORO ARTICOLO 29 PER LA PROTEZIONE DEI DATI - Linee guida sul processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche e sulla profilazione ai fini del regolamento 2016/679
LINK: https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=622227