Buona prassi nel processo decisionale automatizzato: Diritto di opposizione
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GRUPPO DI LAVORO ARTICOLO 29 PER LA PROTEZIONE DEI DATI
17/IT
WP251 rev.01
Linee guida sul processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche e sulla profilazione ai fini del regolamento 2016/679
adottate il 3 ottobre 2017 Versione emendata e adottata in data 6 febbraio 2018
ALLEGATO 1 - Raccomandazioni sulle buone prassi
Le seguenti raccomandazioni sulle buone prassi aiuteranno il titolare del trattamento a soddisfare i requisiti stabiliti dalle disposizioni del regolamento generale sulla protezione dei dati in materia di profilazione e processo decisionale automatizzato52.
Articolo
22 e considerando 71
Questione
Garanzie adeguate
Raccomandazione
L’elenco che segue, sebbene non esaustivo, fornisce alcuni suggerimenti di buone prassi che il titolare del trattamento dovrebbe tenere in considerazione quando prende decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione (definite all’articolo 22, paragrafo 1):
Il titolare del trattamento può altresì valutare opzioni quali:
_____________
52 Il titolare del trattamento deve altresì assicurarsi di disporre di solide procedure destinate a garantire che può adempiere i suoi obblighi ai sensi degli articoli da 15 a 22 entro i termini previsti dal regolamento.
Fonte: Garante per la Protezione dei dati - GRUPPO DI LAVORO ARTICOLO 29 PER LA PROTEZIONE DEI DATI - Linee guida sul processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche e sulla profilazione ai fini del regolamento 2016/679
LINK: https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=622227