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06/02/2018 Interesse legittimo: inquadramento

Interesse legittimo: inquadramento

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Linee guida sul processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche e sulla profilazione ai fini del regolamento 2016/679 adottate il 3 ottobre 2017 Versione emendata e adottata in data 6 febbraio 2018

ALLEGATO 3 - Approfondimenti - Parere 6/2014 sul concetto di interesse legittimo del responsabile del trattamento ai sensi dell’articolo 7 della direttiva95/46/CE

GRUPPO DI LAVORO ARTICOLO 29 PER LA PROTEZIONE DEI DATI

844/14/IT

WP217

I. Introduzione

Il presente parere analizza i principi relativi alla legittimazione del trattamento dei dati di cui all’articolo 7 della direttiva 95/46/CE1(la“direttiva”) concentrandosi, in particolare, sull’interesse legittimo del responsabile del trattamento di cuiall’articolo7, lettera f). I criteri elencati all’articolo 7 si riferiscono al concetto più generale di “liceità” enunciato all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), secondo cuii dati personali devono esseretrattati “lealmente e lecitamente”.Ai sensidell’articolo 7, il trattamento di dati personali può essere effettuato soltanto quando è legittimatoda almeno unodeisei fondamenti giuridicielencatiin tale articolo. In particolare, i dati personali possono essere trattati esclusivamente (a) sulla base del consenso inequivocabile dell’interessato2o,in sintesi3, qualora il trattamento sia necessario: (b) all’esecuzione del contratto concluso con la persona interessata; (c) per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il responsabile del trattamento; (d) per la salvaguardia dell’interesse vitale della persona interessata; (e) per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico; o (f) per il perseguimento dell’interesse legittimo del responsabile del trattamento, subordinatamente a un test comparativo supplementaretra tale interesse e i diritti e l’interesse della persona interessata. L’ultimo criterio ammette il trattamento “necessario per il perseguimento dell’interesse legittimo del responsabile del trattamento oppure del o dei terzi cui vengono comunicati i dati, a condizione che non prevalgano l’interesse o4i diritti e le libertà fondamentali della persona interessata, che richiedono tutela ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1”.In altre parole, l’articolo 7, lettera f),ammette il trattamento subordinatamente a untest comparativo, che valuti l’interesse legittimo del responsabile del trattamento (oppure del o dei terzi cui vengono comunicati i dati) rispetto agli interessi o ai diritti fondamentali degliinteressati5.

______________

1 Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

2 Cfr. il parere 15/2011 del Gruppo di lavoro “articolo 29” sulla definizione di consenso, adottato il 13luglio 2011 (WP 187).

3 Queste disposizioni sono discusse più approfonditamente più avanti.

4 Come spiegato nella sezioneIII.3.2, la versione inglese della direttiva sembra contenere un refuso: nel testo dovrebbe figurare l’espressione “interests or fundamental rights” (l’interesse o i diritti [e le libertà] fondamentali) anziché “interests for fundamental rights” (l’interesse per i dirittie [le libertà] fondamentali).

5 Il riferimento all’articolo 1, paragrafo 1, non deve essere interpretato come inteso a limitare la portata degli interessi edei diritti edelle libertà fondamentali dell’interessato. Questo riferimento ha invece il ruolo di evidenziare l’obiettivo generale sia delle norme in materia di protezione dei dati che della direttiva stessa. In realtà, l’articolo 1, paragrafo 1, non si riferisce esclusivamente alla tutela della vita privata, ma anche alla protezione di tutti gli altri “diritti e libertà fondamentali delle persone fisiche”,di cui la vita privata è solo uno degli aspetti.

Fonte: Garante per la Protezione dei dati - GRUPPO DI LAVORO ARTICOLO 29 PER LA PROTEZIONE DEI DATI - Linee guida sul processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche e sulla profilazione ai fini del regolamento 2016/679

LINK: https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=622227

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