Interesse legittimo: nozioni correlate
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Linee guida sul processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche e sulla profilazione ai fini del regolamento 2016/679 adottate il 3 ottobre 2017 Versione emendata e adottata in data 6 febbraio 2018
ALLEGATO 3 - Approfondimenti - Parere 6/2014 sul concetto di interesse legittimo del responsabile del trattamento ai sensi dell’articolo 7 della direttiva95/46/CE
GRUPPO DI LAVORO ARTICOLO 29 PER LA PROTEZIONE DEI DATI
844/14/IT
WP217
II.4.Contesto e conseguenze strategiche
Garantire la legittimità ma anche la flessibilità: mezzi per precisare il campo di applicazione dell’articolo 7, lettera f
Il testo attuale dell’articolo 7, lettera f), della direttiva è indeterminato. Questo significa che può essere invocato in un’ampia serie di situazioni, nella misura in cui siano soddisfatti gli obblighi da esso previsti, compreso il test comparativo. Tale flessibilità, tuttavia, potrebbe anche avere implicazioni negative. Per evitare che comporti un’applicazione incoerente a livello nazionale o una mancanza di certezza del diritto, sarebbe importante fornire ulteriori orientamenti .La Commissione prevede di fornire tali orientamenti nella proposta di regolamento sotto forma di atti delegati. Fra le altre opzioni figura la possibilità di fornire chiarimenti e disposizioni dettagliate nel testo della proposta di regolamento stessa25 e/o di affidare al comitato europeo per la protezione dei datiil compito di fornire ulteriori orientamenti in quest’ambito. A sua volta, ognuna di queste opzioni presenta vantaggi e svantaggi. Se la valutazione dovesse essere effettuata caso per caso senza ulteriori orientamenti, si rischierebbe di incorrere in un’applicazione incoerente e in una mancanza di prevedibilità, come è avvenuto in passato. D’altro canto, se si fornissero elenchi dettagliati ed esaurienti delle situazioni in cui gliinteressi legittimi del responsabile del trattamento prevalgono, di norma, sui diritti fondamentali dell’interessato o viceversa nel testo della proposta di regolamento stessa, quest’ultima potrebbe risultare fuorviante, inutilmente prescrittiva o presentare entrambe le caratteristiche.Tali approcci potrebbero nondimeno ispirare una soluzione equilibrata, rendendo più dettagliata la proposta di regolamento stessa e fornendo ulteriori indicazioni negli atti delegati o negli orientamenti del comitato europeo per la protezione dei dati26.Obiettivo dell’analisi presentata al capitolo III è gettare le basi per individuare tale approccio affinchénon sia troppo generale da rivelarsiinutile né troppo specificoda risultare eccessivamente rigido.
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24 Esistono solo alcuni diritti umani che non possono essere bilanciati con i diritti altrui o con gli interessi della comunità in generale. Si tratta dei diritti assoluti. Tali diritti non possono essere mai limitati, indipendentemente dalle circostanze, nemmeno in situazioni di guerra o di emergenza. Un esempio è il diritto a non essere sottoposti a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Non è mai ammissibile torturare o trattare qualcuno in maniera inumana o degradante, indipendentemente dalle circostanze. Tra gli esempi di diritti umani non assoluti figurano il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, il diritto alla libertà d’espressione e il diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione.21 È inoltre opportuno osservare che, al suo emendamento 100, il progetto di relazione della commissione LIBE aveva proposto di separare l’articolo 7, lettera f), dal resto dei fondamenti giuridici, suggerendo altresì obblighi aggiuntivi laddove si ricorra a questa base giuridica, tra cui una trasparenza e unaresponsabilità maggiori, come sarà illustrato più avanti.
25 Cfr. la sezione II.1 Breve excursus, al paragrafo “La proposta di regolamento sulla protezione dei dati”, a pagina 10.
26 Per quanto riguarda gli atti delegati e gli orientamenti del comitato europeo per la protezione dei dati, il parere 8/2012 del Gruppo di lavoro che fornisce un ulteriore contributo alle discussioni sulla riforma in materia di protezione deidati, adottato il 5 ottobre 2012 (WP 199), si è espresso nettamente a favore della possibilità che a occuparsi della questione sia il Comitato europeo per la protezione dei dati (cfr. pagg. 13-14).
Fonte: Garante per la Protezione dei dati - GRUPPO DI LAVORO ARTICOLO 29 PER LA PROTEZIONE DEI DATI - Linee guida sul processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche e sulla profilazione ai fini del regolamento 2016/679
LINK: https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=622227