Base giuridica: Interesse o diritti dell’interessato
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Linee guida sul processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche e sulla profilazione ai fini del regolamento 2016/679 adottate il 3 ottobre 2017 Versione emendata e adottata in data 6 febbraio 2018
ALLEGATO 3 - Approfondimenti - Parere 6/2014 sul concetto di interesse legittimo del responsabile del trattamento ai sensi dell’articolo 7 della direttiva95/46/CE
GRUPPO DI LAVORO ARTICOLO 29 PER LA PROTEZIONE DEI DATI
844/14/IT
WP217
III.2. Articolo 7, lettere da a) a e)
La presente sezione III.2 fornisce una breve panoramica di ciascuno dei fondamenti giuridici di cui all’articolo 7, lettere da a) a e), della direttiva, prima che, nella sezione III.3, il parere si concentri sull’articolo 7, lettera f). L’analisi evidenzierà inoltre alcune delle interfacce più comuni tra tali fondamenti giuridici, quali, ad esempio, “l’esecuzione di un contratto”, “l’adempimento di un obbligo legale” e “il perseguimento dell’interesse legittimo”, a seconda del contesto particolare e delle circostanze del caso.
III.3.2.Interesse o diritti dell’interessato
Interesse o diritti (anziché interesse peri diritti)
La versione inglese della direttiva, all’articolo7, lettera f), recita:“the interests forfundamental rights and freedoms of the data subject which require protection under Article 1(1)”.Confrontando le differenti versioni linguistiche della direttiva, il Gruppo di lavoro ha tuttavia constatato che l’espressione “interests for”(“interesse per”) è stata tradotta come “interests or”(“interesse o”) in altre lingue fondamentali utilizzate all’epocadella negoziazione del testo62.Da un’ulteriore analisi si evince che il testo inglese della direttiva è semplicemente il risultato di un errore di ortografia:anziché “or” (“o”) era stato erroneamente digitato “for” (“per”)63.
Di conseguenza, nel testo corretto dovrebbe figurare l’espressione “interests or fundamental rights and freedoms” (“l’interesse o i diritti e le libertà fondamentali”).Necessità di interpretare estensivamente i concetti di “interesse” e “diritti”“L’interesse o i diritti e le libertà fondamentali” di cui all’articolo 7,lettera f), della direttiva hanno un impatto diretto sul campo di applicazione della disposizione. Tale riferimento garantisce una maggiore protezione dell’interessato; in particolare, stabilisce che si tengano in considerazione non solo i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato, ma anche il suo “interesse”.Ciononostante,non esistono elementi per ritenere che la restrizione di cui all’articolo 7, lettera f), ai diritti fondamentali “che richiedono tutela ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1”,e di conseguenza l’espresso riferimento all’oggetto della direttiva64,non si applichi anche al termine “interesse”. Il messaggio chiaro è comunque che devono essere tenuti in considerazione tutti i pertinenti interessi dell’interessato.Questa interpretazione del testo ha senso non solo grammaticalmente, ma anche se si tiene conto dell’interpretazione estensiva del concetto di “interesse legittimo” del responsabile del trattamento. Se il responsabile del trattamento, o i terzi in caso di comunicazione deidati, possono perseguire qualsiasi interesse purché legittimo, allora tutte le categorie di interessi dell’interessato devono essere prese in considerazione e valutate comparativamente rispetto a quelle del responsabile del trattamento, nella misura in cui siano pertinenti nell’ambito del campo di applicazione della direttiva.In un’epoca in cui lo squilibrio del “potere informativo” è sempre maggiore, in cui governi e organizzazioni imprenditoriali in ugual misura ammassano quantità di dati senza precedenti e sono sempre più in grado di elaborare profili dettagliati che permetteranno di prevedere il comportamento delle persone (accentuando lo squilibrio informativo e riducendone l’autonomia), è sempre più importante garantire che sia tutelato l’interesse delle persone a preservare la loro vita privata e la loro autonomia.Infine, è importante rilevare che, diversamente da quanto avviene nel caso dell’interesse del responsabile del trattamento, “l’interesse” dell’interessato non è seguito dall’aggettivo “legittimo”. Di conseguenza, ilcampo di applicazione per la tutela dell’interesse e dei diritti delle personeè più ampio. Anche le persone dedite ad attività illegali non devono essere soggette a un’ingerenza sproporzionata nei loro diritti e interessi65.Per esempio, l’interesse di una persona che potrebbe aver commesso un furto in un supermercatopotrebbe comunque prevalere rispetto alla pubblicazione della sua fotografia e del suo indirizzo privato sulle pareti del supermercato e/o su Internet da parte del proprietario dell’esercizio commerciale.
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62 Per esempio, “l’intérêt ou les droits et libertés fondamentaux de la personne concernée” in francese, “l’interesse o i diritti e le libertà fondamentali della persona interessata” in italiano, “das Interesse oder die Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person” in tedesco.
63 Il Gruppo di lavoro osserva che nel testo della versione inglese grammaticalmente corretta sarebbe dovutafigurare l’espressione“interestsin” (“interessea”) anziché “interests for”(“interesse per”), se il significatoprevisto era questo. Inoltre, l’espressione “interests for” (“interesse per”) o “interest in” (“interesse a”) sembra essere ridondante, innanzitutto perché di norma sarebbe dovuto essere sufficiente citare “i diritti e le libertà fondamentali”, se il significatoprevisto era questo. L’interpretazione secondo cui è stato commesso un errore di ortografia è inoltre confermata dal fatto che anche nella posizione comune (CE) n.1/95 definita dal Consiglio il 20 febbraio 1995 è contenuta l’espressione “interests orfundamental rights and freedoms” (“l’interesse o i diritti ele libertà fondamentali). Infine, il Gruppo di lavoro osserva anche che la Commissione intendeva correggere questo errore di ortografia nella proposta di regolamento; l’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), infatti, recita: “the interests orfundamental rights and freedoms of the data subject which require protection of personal data” (“gli interessi oi diritti e le libertà fondamentali dell’interessato che richiedono la protezione dei dati personali) anziché “interests for” (interesse pertali diritti).
64 Cfr. l’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva, che recita: “Gli Stati membri garantiscono, conformemente alle disposizioni della presente direttiva, la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche e particolarmente del diritto alla vita privata, con riguardo al trattamento dei dati personali.”
65 Ovviamente, una delle conseguenze della criminalità potrebbe essere la raccolta e la possibile pubblicazione dei dati personali degli autori dei reati e dei sospetti. Tali provvedimenti devono però essere subordinati a rigorose condizioni e garanzie.
Fonte: Garante per la Protezione dei dati - GRUPPO DI LAVORO ARTICOLO 29 PER LA PROTEZIONE DEI DATI - Linee guida sul processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche e sulla profilazione ai fini del regolamento 2016/679
LINK: https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=622227