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29/11/2017 Trasparenza: Strumenti di visualizzazione-Icone

Trasparenza: Strumenti di visualizzazione-Icone

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GRUPPO DI LAVORO ARTICOLO 29 PER LA PROTEZIONE DEI DATI

17/IT
WP260 rev.01

Linee guida sulla trasparenza ai sensi del regolamento 2016/679

Adottate il 29 novembre 2017

Versione emendata adottata l’11 aprile 2018

IL GRUPPO DI LAVORO PER LA TUTELA DELLE PERSONE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

istituito dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, visti gli articoli 29 e 30 della stessa, visto il suo regolamento interno, HA ADOTTATO LE PRESENTI LINEE GUIDA:

Il Gruppo di lavoro e' stato istituito in virtu' dell’articolo 29 della direttiva 95/46/CE. E' l’organo consultivo indipendente dell’UE per la protezione dei dati personali e della vita privata. I suoi compiti sono fissati all’articolo 30 della direttiva 95/46/CE e all’articolo 15 della direttiva 2002/58/CE.

Le funzioni di segreteria sono espletate dalla direzione C (Diritti fondamentali e Stato di diritto) della direzione generale Giustizia, Commissione europea, B-1049 Bruxelles, Belgio, ufficio MO-59 02/013.

... (omissis) ...

Strumenti di visualizzazione

  1. Un aspetto importante e' che nel regolamento l’attuazione del principio della trasparenza non si limita alle comunicazioni linguistiche (siano essere scritte od orali). Il regolamento prevede, se del caso, il ricorso a strumenti di visualizzazione (con particolare riferimento a icone, meccanismi di certificazione, sigilli e marchi di protezione dei dati). Il considerando 58 indica che l’accessibilita' delle informazioni rivolte al pubblico o agli interessati e' particolarmente importante nell’ambiente online.

    Icone

  2. Il considerando 60 prevede che le informazioni siano fornite all’interessato “in combinazione” con icone standardizzate, ammettendo cosi' un approccio stratificato. Le icone non dovrebbero tuttavia essere usate come semplice sostituto delle informazioni necessarie per l’esercizio dei diritti dell’interessato ne' come sostituto per assicurare la conformita' agli obblighi del titolare del trattamento previsti agli articoli 13 e 14. L’articolo 12, paragrafo 7, prevede l’uso di tale icone affermando che:

    “Le informazioni da fornire agli interessati a norma degli articoli 13 e 14 possono essere fornite in combinazione con icone standardizzate per dare, in modo facilmente visibile, intelligibile e chiaramente leggibile, un quadro d’insieme del trattamento previsto. Se presentate elettronicamente, le icone sono leggibili da dispositivo automatico”.

  3. Dal momento che l’articolo 12, paragrafo 7, afferma che “[s]e presentate elettronicamente, le icone sono leggibili da dispositivo automatico”, possono esserci situazioni in cui le icone non sono presentate elettronicamente, ma sono, ad esempio, icone riportate su materiale cartaceo, dispositivi IoT oppure su imballaggi di dispositivi IoT, avvisi in luoghi pubblici riguardo al tracciamento Wi-Fi, codici QR e notifiche CCTV.

  4. E' evidente che le icone sono utilizzate allo scopo di aumentare la trasparenza per gli interessati, in quanto presentano la potenzialita' di ridurre la necessita' di presentare loro grandi quantita' d’informazioni scritte. A ogni modo, l’utilita' delle icone per trasmettere in maniera efficace agli interessati le informazioni richieste dagli articoli 13 e 14 dipende dalla standardizzazione dei simboli/delle immagini, che dovrebbero essere di uso universale e riconosciuti in tutta l’UE come rappresentazione schematica dell’informazione corrispondente. A tale riguardo, il regolamento attribuisce alla Commissione la responsabilita' dello sviluppo di un codice iconografico, ma in definitiva il comitato europeo per la protezione dei dati puo', su richiesta della Commissione o di propria iniziativa, fornire alla Commissione un parere in merito a dette icone49. Il Gruppo riconosce che, in linea con il considerando 166, lo sviluppo di un codice iconografico dovrebbe basarsi su un approccio empirico e che, prima di una simile standardizzazione, sara' necessario condurre, in collaborazione con gli operatori del settore e il pubblico in generale, estese ricerche sull’efficacia delle icone in questo contesto.

    Meccanismi di certificazione, sigilli e marchi

  5. Oltre alle icone standardizzate, il regolamento (articolo 42) prevede anche l’uso di meccanismi di certificazione della protezione dei dati, nonche' di sigilli e marchi di protezione dei dati, allo scopo di dimostrare la conformita' al regolamento dei trattamenti effettuati dai titolari del trattamento e dai responsabili del trattamento e migliorare la trasparenza per gli interessati. Il Gruppo pubblichera' a tempo debito linee guida sui meccanismi di certificazione.

... (omissis) ...

Fonte: Garante per la Protezione dei dati - Linee guida sulla trasparenza ai sensi del regolamento 2016/679

LINK: https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=622227

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