Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale
Strasburgo, 28 gennaio 1981
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La Convenzione rappresenta il primo strumento internazionale obbligatorio che ha per scopo la protezione delle persone contro l’uso abusivo del trattamento automatizzato dei dati di carattere personale, e che disciplina il flusso transfrontaliero dei dati.
Otre le garanzie previste per il trattamento automatizzato dei dati di carattere personale, essa bandisce il trattamento dei dati « delicati » sull’origine razziale, sulle opinioni politiche, la salute, la religione, la vita sessuale, le condanne penali, in assenza, di garanzie previste dal diritto interno. La Convenzione garantisce anche il diritto delle persone di conoscere le informazioni catalogate su di loro ed ad esigere, se del caso, delle rettifiche.
Unica restrizione a tale diritto può aversi solo in caso in cui sia presente un interesse maggiore (sicurezza pubblica, difesa, etc).
La Convenzione impone anche delle limitazioni ai flussi transfrontalieri di dati negli stati in cui non esiste alcuna protezione equivalente.
https://www.coe.int/it/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/108
Fonte: Autorità Garante - Normativa