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14/04/2020 GDPR-DPO ENTIONLINE: come possono essere acquisiti i dati sanitari dei dipendenti in quarantena con sorveglianza attiva per l'erogazione economica di cui all'art. 19 c. 1 del D.L. 9/2020?

L'art. 19 c.1 del DL 9/2020 prevede come misura per i lavoratori in quarantena con sorveglianza attiva, dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che il periodo di assenza venga equiparato al ricovero ospedaliero.
Sui certificati che vengono forniti al datore di lavoro vi è il riferimento ad una normale malattia. Sulla copia del dipendente, invece, e' riportato un codice associato a: quarantena, isolamento fiduciario, febbre con sospetto coronavirus.
Per poter adempiere alle misure previste nel decreto, e' quindi necessario chiedere al lavoratore se la sua assenza e' legata a questi eventi al fine di assicurare la tutela dei diritti economici.
E' legittimo formulare al lavoratore la richiesta di indicare l'eventuale codifica relativa all'assenza? Ed, eventualmente, con quali modalità va acquisita la richiesta?

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Come esposto nel quesito formulato, il datore di lavoro, per pote erogare la misura economica prevista dall'art. 19 comma 1 del D.L. 9/2020, deve acquisire l'informazione che costituisce il presupposto della misura, ovvero:

  • che sia riconosciuto dall'autorità sanitaria il codice corrispondente a "quarantena, isolamento fiduciario, febbre con sospetto coronavirus".

Tale dato sanitario è in possesso del lavoratore ma non del datore di lavoro.

Il lavoratore per ragioni di riservatezza, non e' tenuto a fornire al datore di lavoro tale dato, ma in questo caso, non ha possibilità di accedere al trattamento economico pieno e l'assenza è destinata a essere computata come semplice malattia.

Qualora, invece, il lavoratore voglia conferire il dato richiesto, è necessario che ciò avvenga contestualmente ad un espresso consenso reso dal lavoratore. Il presupposto per il trattamento del dato, infatti, è il consenso del dipendente ai sendi dell'art. 6 comma 1 lett. a) del Regolamento EU 2016/679. Il consenso, deve essere "informato", deve cioè seguire un'informativa che il datore di lavoro deve rendere al lavoratore in cui si specifichi che il conferimento del dato non è obbligatorio ma necessario per poter riconsocere la misura economica di cui all'art. 19 c.1 cit. e che il dato verrà acqusito solo per tale fine e che lo stesso non verrà diffuso o trasmesso e verrà criptato e non reso accessibile se non da chi deve tenerne conto per il riconoscimento della misura.

Fonte:

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