Art. 167 bis - Comunicazione e diffusione illecita di dati personali oggetto di trattamento su larga scala
D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196
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Il testo dell'articolo è coordinato con le le novelle introdotte dal decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101 ed è reso disponibile al solo scopo informativo e non ha valore ufficiale. Il testo ufficiale è accessibile nel sito https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2003-07-29&atto.codiceRedazionale=003G0218
Art. 167 bis - Comunicazione e diffusione illecita di dati personali oggetto di trattamento su larga scala
1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque comunica o diffonde al fine di trarre profitto per se' o altri ovvero al fine di arrecare danno, un archivio automatizzato o una parte sostanziale di esso contenente dati personali oggetto di trattamento su larga scala, in violazione degli articoli 2-ter, 2-sexies e 2-octies, è punito con la reclusione da uno a sei anni.
2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine trarne profitto per se' o altri ovvero di arrecare danno, comunica o diffonde, senza consenso, un archivio automatizzato o una parte sostanziale di esso contenente dati personali oggetto di trattamento su larga scala, e' punito con la reclusione da uno a sei anni, quando il consenso dell'interessato è richiesto per le operazioni di comunicazione e di diffusione.
3. Per i reati di cui ai commi 1 e 2, si applicano i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 167.
Fonte: D.Lgs.30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.