PRESUPPOSTI E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO - Informativa - Informativa semplificata - Operazioni di cartolarizzazione
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Ai sensi dell´art. 10, comma 4 della legge n. 675/1996, la società che opera il trattamento dei dati connesso ad operazioni di cartolarizzazione finalizzate all´acquisto in blocco di migliaia di posizioni creditizie è autorizzata ad informare in forma semplificata i singoli interessati al trattamento stesso. Tale informativa, secondo il Garante, deve avvenire non solo mediante la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale prevista dall´art. 58 del d.lg. n. 385/1993 per la notifica della cessione dei rapporti giuridici in blocco, ma anche attraverso la messa a disposizione degli interessati, presso ciascuna filiale, del testo dell´informativa, con l´adozione di opportune modalità atte a garantirne un´agevole visibilità agli utenti; inoltre, ciascun estratto conto dovrà recare l´indicazione della data di pubblicazione dell´informativa sulla Gazzetta Ufficiale.
Le società che operano il trattamento dei dati collegato ad operazioni di cartolarizzazione, finalizzate all´acquisto in blocco di migliaia di posizioni creditizie, sono autorizzate dal Garante, ai sensi dell´art. 10, comma 4, della legge n. 675/1996, ad informare gli interessati in forma semplificata attraverso la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale prevista, per la notifica della cessione di rapporti giuridici in blocco, dall´art. 58 d.lg. n. 385/1993, nonché mediante la pubblicazione su due quotidiani nazionali ed uno del luogo ove sono intrattenuti i rapporti con il maggior numero degli interessati.
Garante 4 aprile 2001, in Bollettino n. 19, pag. 20 [doc. web n. 40763]
Fonte: Autorità Garante - Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" | "Massimario 2002" | "Massimario 2003"