PRESUPPOSTI E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO - Informativa - Esonero - Consultazioni elettorali
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In occasione delle consultazioni elettorali vengono impiegate notevoli quantità di dati personali, estratti da registri pubblici, elenchi o atti conoscibili da chiunque, che vengono utilizzati per l'invio di comunicazioni politiche a scopo di propaganda elettorale.
Considerata la rilevanza di tali iniziative al fine della partecipazione democratica alle consultazioni, ed attesa la manifesta sproporzione tra l'impiego di mezzi necessari per l'invio a tutti gli interessati delle informative previste dall'art. 10, comma 3, della legge n. 675/1996 e il diritto tutelato dalla norma, partiti e movimenti politici e ogni altro soggetto che effettui in occasione delle consultazioni elettorali i predetti trattamenti di dati, ai sensi del comma 4 del citato art. 10, possono essere esonerati, in via temporanea, dall'invio dell'informativa ai destinatari delle comunicazioni di propaganda politica, purché gli interessati non vengano direttamente contattati dall'utilizzatore dei dati e limitatamente al materiale di propaganda che non permetta l'inserimento dell´informativa (con esclusione, quindi, di lettere articolate o messaggi di posta elettronica, nei quali l'informativa deve essere contenuta nelle stesse comunicazioni).
Garante 7 febbraio 2001, in Bollettino n. 17, pag. 7 [doc. web n. 40967]
Fonte: Autorità Garante - Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" | "Massimario 2002" | "Massimario 2003"