PRESUPPOSTI E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO - Consenso - Esclusione - Appalti pubblici
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La normativa sugli appalti pubblici (d.lg. n. 157/1985 per gli appalti di beni e servizi; d.lg. n. 358/1992 per gli appalti di forniture e lavori) attribuisce alle amministrazioni la facoltà di richiedere alle imprese concorrenti di dimostrare le proprie capacità tecniche mediante la produzione di un elenco dei principali servizi e forniture effettuati negli ultimi tre anni d´attività, con l´indicazione degli importi, delle date e dei destinatari delle prestazioni.
Analogamente, le imprese partecipanti possono comunicare tali dati alle amministrazioni richiedenti, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale ed industriale, laddove vengano in considerazione dati relativi allo svolgimento di attività economiche (artt. 12, comma 1, lett. f) ed art. 20, comma 1, lett. e) della legge n. 675/1996); ne consegue che le imprese concorrenti, ai fini in questione, non sono tenute ad acquisire il consenso degli interessati (cui dev´essere fornita soltanto l´informativa di cui all´art. 10), mentre le amministrazioni appaltanti sono tenute a rispettare le disposizioni che, anche al di fuori della legge n. 675/1996 e della disciplina sugli appalti, tutelano i diritti delle società offerenti e che prescrivono, tra l´altro, non solo di chiedere le informazioni non eccedenti l´oggetto dell´appalto (ad esempio: necessità effettiva di acquisire copie di fatture in luogo di altra documentazione equipollente), ma anche di tenere in debita considerazione "gli interessi legittimi del concorrente relativi alla protezione di interessi tecnici e commerciali" (art. 14, comma 3, d.lg. n. 358/1992; art. 14, comma 3, d.lg. n. 157/1995).
Garante 16 febbraio 1999, in Bollettino n. 7, pag. 7 [doc. web n. 42320]
Fonte: Autorità Garante - Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" | "Massimario 2002" | "Massimario 2003"