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01/01/2004 MASSIMARIO: Consenso - Esclusione: attivita' economiche

PRESUPPOSTI E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO - Consenso - Esclusione - Attività economiche

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Ai sensi degli artt. 12, comma 1, lett. a) e 20, comma 1, lett. c), della legge n. 675/1996, non è necessario acquisire il preventivo consenso dell´interessato per le operazioni di trattamento dei dati effettuate dagli istituti di credito in adempimento di obblighi derivanti da norme di legge o di regolamento, tra cui quelle previste dal T.U. delle leggi in materia bancaria e finanziaria; in particolare, ai sensi degli artt. 53, comma 1, lett. b), 67, comma 1, lett. b) e 107, comma 2, della legge n. 385/1993, tutte le banche sono tenute a segnalare al servizio di centralizzazione dei rischi creditizi gestito dalla Banca d´Italia i crediti di un certo importo o comunque in sofferenza (in conformità alle deliberazioni del C.I.C.R. e alle disposizioni impartite dalla Banca d´Italia nell´ambito dei suoi poteri di vigilanza regolamentare), indipendentemente dall´esistenza di eventuali vincoli derivanti, per l´istituto segnalante e per i relativi dipendenti, da pregressi obblighi contrattuali o relativi al segreto bancario.

  • Garante 25 febbraio 2000, in Bollettino n. 11/12, pag. 31 [doc. web n. 39248]


Ai sensi degli artt. 12, comma 1, lett. f) e 20, comma 1, lett. e), della legge n. 675/1996, le informazioni relative alla solvibilità o allo stato di insolvenza di un´impresa (oppure ai crediti o ai debiti ad essa riferiti) rientrano nella nozione di dati relativi allo svolgimento di attività economiche, la cui utilizzazione e divulgazione a terzi può avvenire anche senza il consenso dell´interessato.

  • Garante 26 febbraio 2000, in Bollettino n. 11/12, pag. 31 [doc. web n. 39248]

  • Garante 2 marzo 2000, in Bollettino n. 11/12, pag. 28 [doc. web n. 40699]


L´art. 13 della legge n. 675/1996 riconosce all´interessato il diritto di ottenere la cancellazione solamente dei dati trattati in violazione di legge. È quindi infondato, e deve essere conseguentemente respinto, il ricorso proposto dall´interessato ai sensi dell´art. 29 della legge per ottenere da un istituto di credito la cancellazione dei dati riguardanti la propria situazione patrimoniale, raccolti in relazione ad una richiesta di finanziamento, qualora tali dati - che, ai sensi degli artt. 12, comma 1, lett. f) e 20, comma 1, lett. e), della legge n. 675/1996, in quanto attengono allo svolgimento di attività economiche, possono essere trattati anche senza il consenso dell´interessato - siano detenuti in attuazione di disposizioni impartite dall´autorità di vigilanza in tema di rilevazione del rischio creditizio e di obblighi di legge in materia di scritture e documenti contabili che ne delimitano le modalità di utilizzo, imponendone anche la conservazione solo per periodi di tempo determinati.

  • Garante 6 febbraio 2001, in Bollettino n. 17, pag. 28 [doc. web n. 40879]


Le operazioni di trattamento di dati svolte da una banca e finalizzate all´acquisizione presso la Centrale rischi della Banca d´Italia ed al successivo utilizzo per finalità aziendali di informazioni relative alle esposizioni di un cliente, o alle garanzie da questi prestate nei confronti di terzi, risultano in via generale legittime, e la loro effettuazione non è necessariamente subordinata al previo consenso dell´interessato, potendo operare anche i presupposti di cui agli artt. 12, lett. f) e 20, comma 1, lett. e), della legge n. 675/1996, secondo cui il trattamento e la comunicazione dei dati a terzi è ammessa "se i dati sono relativi allo svolgimento di attività economiche , nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale". Quest´ultima espressione va intesa come divieto di divulgare, in taluni casi, notizie attinenti all´organizzazione o a determinati metodi di produzione di un´impresa, ovvero come obbligo di non divulgare talune conoscenze tecniche, ma non preclude ad una banca di effettuare, in conformità alle leggi, determinate verifiche sulla solidità economica di un soggetto anche presso la menzionata Centrale rischi.

  • Garante 10 aprile 2001, in Bollettino n. 19, pag. 26 [doc. web n. 31015]


Il d.lg. 24 luglio 1992, n. 358, recante il "Testo Unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture", prevede che le imprese partecipanti alle gare d´appalto possano comprovare i propri requisiti tecnici anche attraverso la produzione di appositi documenti, tra cui l´elenco attestante le principali forniture effettuate negli ultimi tre anni, corredato dall´indicazione degli importi corrispondenti, della data e del destinatario della fornitura. Ne consegue che, qualora dalla suddetta documentazione emergano informazioni afferenti a distinte società con cui in precedenza l´attuale concorrente abbia instaurato rapporti negoziali, la connessa comunicazione di dati non solo è conforme alle specifiche disposizioni del d.lg. n. 358/1992, ma è comunque rispettosa dei principi di cui alla legge n. 675/1996, trattandosi di dati relativi allo svolgimento di attività economiche del titolare del trattamento che, ai sensi dell´art. 20, comma 1, lett. e), non sono soggetti alla preventiva acquisizione del consenso dell´interessato.

  • Garante 27 giugno 2001, in Bollettino n. 21, pag. 6 [doc. web n. 40667]

Fonte: Autorità Garante - Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" | "Massimario 2002" | "Massimario 2003"

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