PRESUPPOSTI E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO - Consenso - Esclusione - Soggetti pubblici
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Ai sensi dell´art. 27, comma 1 della legge n. 675/1996, i soggetti pubblici non devono richiedere il consenso degli interessati per poter trattare i relativi dati personali, ma devono soltanto verificare che i singoli trattamenti e le categorie di dati siano riconducibili alle proprie finalità istituzionali e siano effettuati nel rispetto di eventuali limiti previsti dalle normative di riferimento o da disposizioni speciali; inoltre, il consenso non dev´essere richiesto neanche per la comunicazione e diffusione dei dati, allorché tali operazioni siano espressamente previste da una norma di legge o di regolamento ovvero, in via residuale, quando si rendano necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali delle amministrazioni interessate. Resta fermo, in ogni caso, l´obbligo d´informativa di cui all´art. 10 della legge n. 675/1996.
Garante 13 marzo 1998, in Bollettino n. 4, pag. 62 [doc. web n. 40557]
Ai fini del trattamento dei dati sensibili, le pubbliche amministrazioni (nel caso specifico i comuni), a differenza di quanto previsto per i soggetti privati, non sono tenute a richiedere né il consenso scritto dei singoli interessati né l´autorizzazione preventiva del Garante, essendo sufficiente, ai sensi dell´art. 22, comma 3 della legge n. 675/1996, l´esistenza di un´espressa disposizione di legge che, nell´autorizzare il trattamento, specifichi i dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità d´interesse pubblico perseguite.
Garante 13 marzo 1998, in Bollettino n. 4, pag. 62 [doc. web n. 40557]
Le pubblicazioni di matrimonio di cui agli artt. 93 e ss. del codice civile, consistendo unicamente in affissioni all´albo pretorio dei comuni di residenza dei nubendi, sono pubbliche e, come tali, possono essere visionate da chiunque e riferite sugli organi di stampa, ma non possono essere comunicate o diffuse da parte dell´ufficiale di stato civile al di fuori dei modi espressamente previsti dalla normativa in materia. A fortiori, tale divieto di comunicazione e diffusione vale per le richieste di pubblicazione che, non solo possono non sfociare nella pubblicazione (art. 98 c.c.), ma sono annotate nell´apposito registro per il quale valgono, in via generale, le norme stabilite dal codice civile e dal r.d. n. 1238/1939 per i registri di cittadinanza, di nascita, di matrimonio e di morte, che non prevedono una loro libera consultabilità da parte dei privati. È irrilevante, in ogni caso, qualsiasi consenso fornito dagli interessati alla diffusione di tali elenchi, vertendosi in tema di trattamento di dati operato da soggetti pubblici.
Garante 29 maggio 1998, in Bollettino n. 4, pag. 65 [doc. web n. 41055]
Ai sensi della legge n. 675/1996, i Consigli dell´Ordine possono raccogliere e fornire a terzi elenchi di liberi professionisti e di altri operatori del settore di riferimento qualora i dati oggetto di trattamento provengano da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, oppure riguardino lo svolgimento di attività economiche da parte degli interessati (art. 12, comma 1, lett. c) ed f); art. 20, comma 1, lett. b) ed e)). In caso contrario, il trattamento dei dati non può prescindere dal preventivo consenso degli interessati (es.: soggetti che, pur non essendo liberi professionisti, siano comunque inseriti in detti elenchi).
Garante 14 gennaio 1999, in Bollettino n. 7, pag. 9 [doc. web n. 39244]
Le università, quali soggetti pubblici dotati di autonoma personalità giuridica (artt. 6 e 7 della legge 9 maggio 1989, n. 168), nel trattare i dati personali degli iscritti ai corsi di studio debbono attenersi al disposto di cui agli artt. 27 (dati comuni) e 22 comma 3 (dati sensibili) della legge n. 675/1996, nonché alla disciplina transitoria di cui all´art. 41, comma 5 della legge (per i trattamenti iniziati prima dell´8 maggio 1997 e proseguiti sino all´8 maggio 1999); comunque, stante la loro natura, pur essendo tenute a rendere adeguata informativa ai sensi dell´art. 10 della legge, ai fini del trattamento non sono tenute ad acquisire il previo consenso degli interessati.
Garante 1 febbraio 1999, in Bollettino n. 7, pag. 54 [doc. web n. 30871]
I comuni, al pari degli altri soggetti pubblici, non devono richiedere il consenso degli interessati per poter trattare i dati inerenti alle persone fisiche o giuridiche, essendo sufficiente che i singoli trattamenti siano riconducibili - al pari dei dati trattati - alle finalità istituzionali dell´ente e che siano concretamente rispettate eventuali specifiche limitazioni poste da norme speciali di riferimento.
Garante 16 febbraio 1999, in Bollettino n. 7, pag. 7 [doc. web n. 42320]
I soggetti pubblici, a differenza dei privati e degli enti pubblici economici, non devono richiedere il consenso degli interessati e l´autorizzazione del Garante per poter trattare i dati sensibili, ma devono verificare che tali trattamenti siano conformi a puntuali disposizioni di legge che specifichino i tipi dei dati che possono trattare, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite (fattispecie anteriore all´entrata in vigore del d.lg. n. 135/1999).
Garante 14 maggio 1999, in Bollettino n. 8, pag. 7 [doc. web n. 38977]
I soggetti pubblici, a differenza dei privati e degli enti pubblici economici, non devono richiedere il consenso degli interessati e l´autorizzazione del Garante per poter trattare dati sensibili, ma, ai sensi dell´art. 22, comma 3 della legge n. 675/1996, come modificato dal d.lg. n. 135/1999, devono verificare che tali trattamenti siano conformi a puntuali disposizioni di legge che specifichino i tipi dei dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite (principio espresso in risposta a un quesito posto da una pubblica amministrazione relativo al trattamento dei dati sensibili dei propri dipendenti per la gestione del rapporto di lavoro).
Garante 9 giugno 1999, in Bollettino n. 9, pag. 18 [doc. web n. 39184]
L´inserimento della formula del consenso al trattamento dei dati non è necessaria allorché la compilazione del coupon sia richiesta da soggetti pubblici ovvero, ai sensi dell´art. 12, comma 1, della legge n. 675/1996, sia necessario al solo fine dell´invio di specifico materiale richiesto da parte della società o dell´organismo che lo riceve.
Garante 13 gennaio 2000, in Bollettino n. 11/12, pag. 39 [doc. web n. 42276]
Per il trattamento dei dati aventi natura sensibile, i soggetti pubblici non devono acquisire il consenso degli interessati o rispettare l´autorizzazione del Garante, ma debbono piuttosto attenersi al disposto dell´art. 22, commi 3 e 3 bis, della legge n. 675/1996, come modificato dal d.lg. n. 135/1999, che consente il trattamento di tali dati solo se autorizzato da espresse disposizioni normative che specifichino i dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite.
Garante 20 giugno 2000, in Bollettino n. 13, pag. 27 [doc. web n. 39065]
I soggetti pubblici, ove operino nei limiti previsti dalle finalità istituzionali (art. 27 della legge n. 675/1996), non devono richiedere l´autorizzazione o il consenso dei cittadini per il trattamento dei dati personali che li riguardano, dovendo, piuttosto, informarli ai sensi dell´art. 10 della legge.
Garante 5 dicembre 2000, in Bollettino n. 14/15, pag. 22 [doc. web n. 40273]
In tema di consenso, ai soggetti pubblici non si applicano le disposizioni relative al trattamento dei dati, comuni e sensibili, rispettivamente poste dagli artt. 11 e 22, comma 1 della legge n. 675/1996, bensì le diverse disposizioni di cui agli artt. 27 e 22, commi 3 e 3 bis della legge, nonché quelle in tema di dati sensibili di cui al d.lg. n. 135/1999. In base a tale disciplina, le amministrazioni pubbliche non devono raccogliere il consenso degli interessati per operare il trattamento dei dati personali.
Garante 27 febbraio 2002, in Bollettino n. 25, pag. 51 [doc. web n. 1063639]
Fonte: Autorità Garante - Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" | "Massimario 2002" | "Massimario 2003"