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01/01/2004 MASSIMARIO: Consenso - Esclusione: soggetti pubblici

PRESUPPOSTI E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO - Consenso - Esclusione - Soggetti pubblici

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Ai sensi dell´art. 27, comma 1 della legge n. 675/1996, i soggetti pubblici non devono richiedere il consenso degli interessati per poter trattare i relativi dati personali, ma devono soltanto verificare che i singoli trattamenti e le categorie di dati siano riconducibili alle proprie finalità istituzionali e siano effettuati nel rispetto di eventuali limiti previsti dalle normative di riferimento o da disposizioni speciali; inoltre, il consenso non dev´essere richiesto neanche per la comunicazione e diffusione dei dati, allorché tali operazioni siano espressamente previste da una norma di legge o di regolamento ovvero, in via residuale, quando si rendano necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali delle amministrazioni interessate. Resta fermo, in ogni caso, l´obbligo d´informativa di cui all´art. 10 della legge n. 675/1996.

  • Garante 13 marzo 1998, in Bollettino n. 4, pag. 62 [doc. web n. 40557]


Ai fini del trattamento dei dati sensibili, le pubbliche amministrazioni (nel caso specifico i comuni), a differenza di quanto previsto per i soggetti privati, non sono tenute a richiedere né il consenso scritto dei singoli interessati né l´autorizzazione preventiva del Garante, essendo sufficiente, ai sensi dell´art. 22, comma 3 della legge n. 675/1996, l´esistenza di un´espressa disposizione di legge che, nell´autorizzare il trattamento, specifichi i dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità d´interesse pubblico perseguite.

  • Garante 13 marzo 1998, in Bollettino n. 4, pag. 62 [doc. web n. 40557]


Le pubblicazioni di matrimonio di cui agli artt. 93 e ss. del codice civile, consistendo unicamente in affissioni all´albo pretorio dei comuni di residenza dei nubendi, sono pubbliche e, come tali, possono essere visionate da chiunque e riferite sugli organi di stampa, ma non possono essere comunicate o diffuse da parte dell´ufficiale di stato civile al di fuori dei modi espressamente previsti dalla normativa in materia. A fortiori, tale divieto di comunicazione e diffusione vale per le richieste di pubblicazione che, non solo possono non sfociare nella pubblicazione (art. 98 c.c.), ma sono annotate nell´apposito registro per il quale valgono, in via generale, le norme stabilite dal codice civile e dal r.d. n. 1238/1939 per i registri di cittadinanza, di nascita, di matrimonio e di morte, che non prevedono una loro libera consultabilità da parte dei privati. È irrilevante, in ogni caso, qualsiasi consenso fornito dagli interessati alla diffusione di tali elenchi, vertendosi in tema di trattamento di dati operato da soggetti pubblici.

  • Garante 29 maggio 1998, in Bollettino n. 4, pag. 65 [doc. web n. 41055]


Ai sensi della legge n. 675/1996, i Consigli dell´Ordine possono raccogliere e fornire a terzi elenchi di liberi professionisti e di altri operatori del settore di riferimento qualora i dati oggetto di trattamento provengano da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, oppure riguardino lo svolgimento di attività economiche da parte degli interessati (art. 12, comma 1, lett. c) ed f); art. 20, comma 1, lett. b) ed e)). In caso contrario, il trattamento dei dati non può prescindere dal preventivo consenso degli interessati (es.: soggetti che, pur non essendo liberi professionisti, siano comunque inseriti in detti elenchi).

  • Garante 14 gennaio 1999, in Bollettino n. 7, pag. 9 [doc. web n. 39244]


Le università, quali soggetti pubblici dotati di autonoma personalità giuridica (artt. 6 e 7 della legge 9 maggio 1989, n. 168), nel trattare i dati personali degli iscritti ai corsi di studio debbono attenersi al disposto di cui agli artt. 27 (dati comuni) e 22 comma 3 (dati sensibili) della legge n. 675/1996, nonché alla disciplina transitoria di cui all´art. 41, comma 5 della legge (per i trattamenti iniziati prima dell´8 maggio 1997 e proseguiti sino all´8 maggio 1999); comunque, stante la loro natura, pur essendo tenute a rendere adeguata informativa ai sensi dell´art. 10 della legge, ai fini del trattamento non sono tenute ad acquisire il previo consenso degli interessati.

  • Garante 1 febbraio 1999, in Bollettino n. 7, pag. 54 [doc. web n. 30871]


I comuni, al pari degli altri soggetti pubblici, non devono richiedere il consenso degli interessati per poter trattare i dati inerenti alle persone fisiche o giuridiche, essendo sufficiente che i singoli trattamenti siano riconducibili - al pari dei dati trattati - alle finalità istituzionali dell´ente e che siano concretamente rispettate eventuali specifiche limitazioni poste da norme speciali di riferimento.

  • Garante 16 febbraio 1999, in Bollettino n. 7, pag. 7 [doc. web n. 42320]


I soggetti pubblici, a differenza dei privati e degli enti pubblici economici, non devono richiedere il consenso degli interessati e l´autorizzazione del Garante per poter trattare i dati sensibili, ma devono verificare che tali trattamenti siano conformi a puntuali disposizioni di legge che specifichino i tipi dei dati che possono trattare, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite (fattispecie anteriore all´entrata in vigore del d.lg. n. 135/1999).

  • Garante 14 maggio 1999, in Bollettino n. 8, pag. 7 [doc. web n. 38977]


I soggetti pubblici, a differenza dei privati e degli enti pubblici economici, non devono richiedere il consenso degli interessati e l´autorizzazione del Garante per poter trattare dati sensibili, ma, ai sensi dell´art. 22, comma 3 della legge n. 675/1996, come modificato dal d.lg. n. 135/1999, devono verificare che tali trattamenti siano conformi a puntuali disposizioni di legge che specifichino i tipi dei dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite (principio espresso in risposta a un quesito posto da una pubblica amministrazione relativo al trattamento dei dati sensibili dei propri dipendenti per la gestione del rapporto di lavoro).

  • Garante 9 giugno 1999, in Bollettino n. 9, pag. 18 [doc. web n. 39184]


L´inserimento della formula del consenso al trattamento dei dati non è necessaria allorché la compilazione del coupon sia richiesta da soggetti pubblici ovvero, ai sensi dell´art. 12, comma 1, della legge n. 675/1996, sia necessario al solo fine dell´invio di specifico materiale richiesto da parte della società o dell´organismo che lo riceve.

  • Garante 13 gennaio 2000, in Bollettino n. 11/12, pag. 39 [doc. web n. 42276]


Per il trattamento dei dati aventi natura sensibile, i soggetti pubblici non devono acquisire il consenso degli interessati o rispettare l´autorizzazione del Garante, ma debbono piuttosto attenersi al disposto dell´art. 22, commi 3 e 3 bis, della legge n. 675/1996, come modificato dal d.lg. n. 135/1999, che consente il trattamento di tali dati solo se autorizzato da espresse disposizioni normative che specifichino i dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite.

  • Garante 20 giugno 2000, in Bollettino n. 13, pag. 27 [doc. web n. 39065]


I soggetti pubblici, ove operino nei limiti previsti dalle finalità istituzionali (art. 27 della legge n. 675/1996), non devono richiedere l´autorizzazione o il consenso dei cittadini per il trattamento dei dati personali che li riguardano, dovendo, piuttosto, informarli ai sensi dell´art. 10 della legge.

  • Garante 5 dicembre 2000, in Bollettino n. 14/15, pag. 22 [doc. web n. 40273]


In tema di consenso, ai soggetti pubblici non si applicano le disposizioni relative al trattamento dei dati, comuni e sensibili, rispettivamente poste dagli artt. 11 e 22, comma 1 della legge n. 675/1996, bensì le diverse disposizioni di cui agli artt. 27 e 22, commi 3 e 3 bis della legge, nonché quelle in tema di dati sensibili di cui al d.lg. n. 135/1999. In base a tale disciplina, le amministrazioni pubbliche non devono raccogliere il consenso degli interessati per operare il trattamento dei dati personali.

  • Garante 27 febbraio 2002, in Bollettino n. 25, pag. 51 [doc. web n. 1063639]

Fonte: Autorità Garante - Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" | "Massimario 2002" | "Massimario 2003"

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