PRESUPPOSTI E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO - Titolare, responsabile, incaricato - Casi particolari - Associazioni professionali
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Allorché sussista un'associazione professionale tra medici, i singoli associati possono regolare in modo vario i rispettivi rapporti in relazione al trattamento dei dati personali dei pazienti. In particolare, oltre all'ipotesi della gestione individuale e separata dei dati (in cui ciascun professionista assume in proprio la qualità di "titolare" del trattamento) ed a quella della contitolarità del trattamento da parte di tutti o di alcuni soltanto dei professionisti (che determina la condivisione, a titolo personale, delle prerogative e delle responsabilità del "titolare"), è conforme ai principi di cui all'art. 1, comma 1 della legge n. 675/1996 anche la preordinazione di un'unica attività di elaborazione dei dati personali, effettuata dagli associati nell'ambito di un'associazione o di un "organismo" che, a prescindere dai limiti posti dalla legge n. 1815/1939 in materia di prestazione associata di assistenza e consulenza, assuma di per sé la qualità di "titolare" del trattamento.
Garante 30 giugno 1997, in Bollettino n. 1, pag. 33 [doc. web n. 39320]
Fonte: Autorità Garante - Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" | "Massimario 2002" | "Massimario 2003"