PRESUPPOSTI E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO - Titolare, responsabile, incaricato - Casi particolari - Aziende farmaceutiche
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Al fine di individuare i limiti all'accesso da parte delle aziende farmaceutiche, che sponsorizzano la sperimentazione dei farmaci, alle cartelle cliniche dei pazienti interessati, è essenziale verificare quale rapporto intercorre tra l'azienda ospedaliera presso cui si svolge la sperimentazione e l'azienda farmaceutica stessa.
Ove, infatti, quest'ultima svolga unicamente il ruolo di collaboratore "esterno" del trattamento dei dati, le cui scelte di fondo - e le relative responsabilità - competono all'azienda ospedaliera, quest'ultima costituisce l'esclusivo titolare del trattamento, che ha la facoltà di designare l'azienda sponsor quale "responsabile del trattamento".
L'azienda farmaceutica assume, invece, la veste di autonomo titolare o contitolare del trattamento, ove ne individui le finalità e le modalità di svolgimento in condizioni di autonomia rispetto alla struttura ospedaliera.
Garante 18 maggio 2000, in Bollettino n. 13, pag. 32 [doc. web n. 30935]
Fonte: Autorità Garante - Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" | "Massimario 2002" | "Massimario 2003"