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01/01/2004 MASSIMARIO: Notificazione - Profili generali

PRESUPPOSTI E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO - Notificazione - Profili generali

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Il giornalista che, operando in una condizione di completa autonomia dall´editore ed al di fuori di quelle particolari modalità di lavoro previste dal contratto collettivo con riferimento alla struttura editoriale, crei una distinta base di dati destinati alla diffusione, assume in prima persona la veste di titolare del trattamento, ed è tenuto ad effettuare una notificazione una tantum al Garante.

  • Garante 24 marzo 1998, in Bollettino n. 4, pag. 50 [doc. web n. 41822]


La notificazione costituisce una dichiarazione generale che non si riferisce a singoli archivi, computer o schedari, ma attiene al complesso dell´attività di raccolta, di elaborazione e di diffusione delle informazioni, ed è dovuta "una sola volta", a prescindere dal numero delle operazioni da svolgere e dalla durata del trattamento. Pertanto, potendo riguardare più trattamenti aventi finalità correlate tra loro, la notificazione in ambito giornalistico può senz´altro comprendere l´insieme delle basi di dati che ruotano attorno all´impresa editoriale e ai relativi collaboratori, e può quindi riassumere in una sola dichiarazione sia i trattamenti di dati finalizzati direttamente allo scopo giornalistico, sia quelli che l´impresa gestisce per finalità amministrative (es.: dati relativi al personale dipendente, all´attività contabile e contrattuale) o commerciali (es.: archivio clienti, marketing).

  • Garante 24 marzo 1998, in Bollettino n. 4, pag. 50 [doc. web n. 41822]


Qualora l´amministrazione si limiti a sopprimere, in tutto o in parte, un singolo archivio, ovvero elimini taluni dati (o categorie di dati) e, tuttavia, prosegua la complessiva attività di trattamento di dati personali, non è necessario procedere ad alcuna notifica al Garante, non vertendosi in tema di vera e propria "cessazione" di trattamento.

  • Garante 13 maggio 1998, in Bollettino n. 4, pag. 20 [doc. web n. 39288]

  • Garante 14 maggio 1998, in Bollettino n. 4, pag. 18 [doc. web n. 40053]


Le ipotesi di cessazione del trattamento dei dati personali previste dall´art. 16 della legge n. 675/1996 riguardano solamente i casi in cui il titolare intenda interrompere in via definitiva l´intero complesso di operazioni concernenti un determinato trattamento. Non ricorrono tali fattispecie ove venga soppresso solo un singolo archivio o una sua parte, ovvero vengano eliminati alcuni dati e tuttavia prosegua la complessiva attività di trattamento; in tali casi, pertanto, non si rende necessario procedere ad alcuna notifica al Garante.

  • Garante 3 settembre 1998, in Bollettino n. 6, pag. 24 [doc. web n. 41007]


L´installazione di un sistema di videosorveglianza presso un supermercato deve essere notificato al Garante in quanto, consentendo l´identificazione dei tratti somatici degli interessati di volta in volta inquadrati, comporta un trattamento di dati personali. L´omessa notificazione è sanzionata in via amministrativa.

  • Garante 23 luglio 2002, in Bollettino n. 30, pag. 154 [doc. web n. 1066005]

Fonte: Autorità Garante - Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" | "Massimario 2002" | "Massimario 2003"

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