PRESUPPOSTI E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO - Notificazione - In forma semplificata
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Poiché la disposizione sulla notificazione in forma semplificata da parte dei giornalisti, dei pubblicisti e dei praticanti pone l´accento soprattutto sul piano funzionale anziché su quello soggettivo, ai fini dell´individuazione della figura del titolare in ambito giornalistico, cui spettano le decisioni di fondo sulle finalità e sulle modalità del trattamento, è necessario appurare se le scelte di ordine generale sulle complessive modalità dei trattamenti competano ai singoli giornalisti ovvero all´editore.
All´esito di un´analisi del modo d´esplicazione dell´attività giornalistica e del rapporto giornalisti-editori, deve ritenersi corretto identificare nell´editore il titolare del complesso dei dati che ruota attorno all´impresa editoriale e che, pertanto, è tenuto ad effettuare la notificazione semplificata, senza che a ciò possa ritenersi di ostacolo la prassi adottata nel settore per effetto del contratto di lavoro giornalistico concluso tra la Federazione italiana editori giornali (F.i.e.g.) e la Federazione nazionale della stampa italiana (F.n.s.i.), che ribadisce soltanto alcuni principi a garanzia della sfera soggettivo-professionale del giornalista.
Garante 24 marzo 1998, in Bollettino n. 4, pag. 50 [doc. web n. 41822]
La notificazione in forma semplificata che, in ambito giornalistico spetta all´editore, può essere effettuata con un unico atto (e una tantum) ed ha ad oggetto l´insieme delle banche dati automatizzate e cartacee di cui l´editore è titolare e che sono utilizzate a scopi giornalistici, anche quando - come accade di regola - le informazioni sono frammentate in più archivi, computer o fascicoli posti in uno o più luoghi nella materiale disponibilità dei singoli giornalisti
Garante 24 marzo 1998, in Bollettino n. 4, pag. 50 [doc. web n. 41822]
La notificazione del trattamento di dati sulla salute da parte di un´azienda ospedaliera dev´essere effettuata in forma semplificata, anche a prescindere dal mancato richiamo, da parte dell´art. 7, comma 5 bis, lett. a) della legge n. 675/1996, dell´art. 23 della stessa legge.
Garante 22 maggio 1998, in Bollettino n. 4, pag. 54 [doc. web n. 41937]
Ai fini del trattamento dei dati sensibili e di carattere giudiziario, i soggetti pubblici devono procedere alla notificazione una tantum in forma semplificata ex art. 7, comma 5 bis della legge n. 675/1996, ad eccezione dei trattamenti finalizzati all´adempimento di specifici obblighi contabili, retributivi, previdenziali, assistenziali e fiscali, per i quali, invece, vale l´esonero stabilito dal comma 5 ter, lett. e) dello stesso articolo. Ove dovuta, la notificazione dev´essere redatta secondo il modello approvato dal Garante.
Garante 14 maggio 1999, in Bollettino n. 8, pag. 7 [doc. web n. 38977]
Fonte: Autorità Garante - Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" | "Massimario 2002" | "Massimario 2003"