EntiOnLine
Categorie
indietro
01/01/2004 MASSIMARIO: Notificazione - Esonero: obblighi contabili, retributivi, previdenziali, assistenziali e fiscali

PRESUPPOSTI E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO - Notificazione - Esonero - Obblighi contabili, retributivi, previdenziali, assistenziali e fiscali

Il documento è riservato agli abbonati

Per qualsiasi informazione inerente i prezzi o le modalità di effettuazione del servizio, contatta l'agente di zona oppure scrivi a info@entionline.it
o telefona allo 030/2531939.

Ove un partito politico utilizzi i dati dei dipendenti e degli associati in conformità dell'art. 7, comma 5 ter, lettere e) ed l) della legge n. 675/1996 (rispettivamente per l'adempimento di specifici obblighi contabili, retributivi, previdenziali, assistenziali e fiscali, ovvero per il perseguimento delle finalità associative), il trattamento non è soggetto a notificazione.

  • Garante 30 marzo 1998, in Bollettino n. 4, pag. 12 [doc. web n. 39760]


Ai fini del trattamento dei dati sensibili e di carattere giudiziario, i soggetti pubblici devono procedere alla notificazione una tantum in forma semplificata ex art. 7, comma 5 bis della legge n. 675/1996, ad eccezione dei trattamenti finalizzati all'adempimento di specifici obblighi contabili, retributivi, previdenziali, assistenziali e fiscali, per i quali, invece, vale l'esonero stabilito dal comma 5 ter, lett. e) dello stesso articolo. Ove dovuta, la notificazione dev'essere redatta secondo il modello approvato dal Garante.

  • Garante 14 maggio 1999, in Bollettino n. 8, pag. 7 [doc. web n. 38977]

Fonte: Autorità Garante - Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" | "Massimario 2002" | "Massimario 2003"

Banca dati