PRESUPPOSTI E MODALITA´ DEL TRATTAMENTO - Misure per la sicurezza dei dati e dei sistemi - Dati in busta paga
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I dati personali contenuti nel cedolino dello stipendio dei lavoratori dipendenti, in quanto collegati a persone fisiche individuate o individuabili, rientrano nella nozione di "dato personale" contenuta nell´art. 1 della legge n. 675/1996. Si rende quindi necessario adottare le opportune misure volte a tutelare la riservatezza degli interessati (es.: piegando e spillando il cedolino, imbustandolo, apponendovi una copertura delle parti più significative, ovvero introducendo una "distanza di cortesia" agli sportelli), affinché tali dati non siano immediatamente accessibili a terzi, ma rimangano conoscibili dai soli incaricati del trattamento che li devono necessariamente utilizzare per la gestione del rapporto di lavoro.
Garante 31 dicembre 1998, in Bollettino n. 6, pag. 100 [doc. web n. 39324]
Nel trattamento dei dati personali contenuti nelle buste paga dei dipendenti il datore di lavoro deve adottare, sia nella fase di elaborazione sia in quella di consegna dei cedolini, le cautele necessarie ad assicurare una tutela della riservatezza conforme ai principi posti dalla disciplina in materia di protezione dei dati (nella fattispecie, a seguito del ricorso dell´interessato il datore ha fornito assicurazioni sulla consegna dei cedolini in busta chiusa sigillata su tutti e quattro i lati, ed ha comprovato la nomina ad incaricati dello specifico trattamento dei dipendenti addetti al settore paghe e contributi).
Garante 16 luglio 2003 [doc. web n. 1080576]
Fonte: Autorità Garante - Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" | "Massimario 2002" | "Massimario 2003"