PRESUPPOSTI E MODALITA´ DEL TRATTAMENTO - Misure per la sicurezza dei dati e dei sistemi - Misure minime
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Benché le norme processuali non siano state ancora rivisitate in dettaglio per essere integrate e modificate alla luce dei nuovi principi in materia di trattamento dei dati personali, la legge n. 675/1996 ha comunque reso immediatamente applicabili all´attività svolta "per ragioni di giustizia" presso gli uffici giudiziari alcuni obblighi sulle modalità e sulla sicurezza del trattamento, tra cui quelli di correttezza e di pertinenza sanciti dall´art. 9 e quelli sulle misure di sicurezza fissati dal d.P.R. n. 318/1999.
Garante 21 febbraio 2000, in Bollettino n. 11/12, pag. 9 [doc. web n. 40237]
Il d.P.R. n. 318/1999 non contiene tutte le regole tecniche da adottare in qualunque contesto ai fini della sicurezza dei dati personali, ma individua unicamente i soli requisiti minimi il cui mancato rispetto comporta una maggiore esposizione al rischio del bene giuridico tutelato e alla cui mancata osservanza è quindi collegata anche una sanzione di carattere penale (v. art. 36 della legge n. 675/1996). La legge n. 675/1996 prescrive, infatti, l´adozione non solo delle misure minime di cui al citato regolamento, ma anche di quelle di cui all´art. 15, comma 1, della medesima legge, che obbliga a custodire e a controllare i dati sulla base di più ampie ed idonee misure di protezione, la cui mancata predisposizione è rilevante anche al fine dell´accertamento della responsabilità civile per gli eventuali danni cagionati (v. art. 18 della legge).
Garante 29 maggio 2000, in Bollettino n. 13, pag. 30 [doc. web n. 40205]
Non sussiste alcun obbligo di comunicare al Garante le determinazioni raggiunte in attuazione del d.P.R. n. 318/1999 in materia di adozione di misura minime di sicurezza per la protezione dei dati personali, se non a seguito di un´eventuale e specifica richiesta da parte dell´Autorità ai sensi dell´art. 32, comma 1, della legge n. 675/1996.
Garante 29 maggio 2000, in Bollettino n. 13, pag. 30 [doc. web n. 40205]
Le disposizioni normative riguardanti le informazioni idonee a rivelare l´appartenenza etnica dei cittadini residenti nel territorio della provincia di Bolzano - c.d. "proporzionale etnica" - debbono rispettare, anche in occasione del censimento generale della popolazione, i principi stabiliti dalla legge n. 675/1996 in materia di dati sensibili (art. 22), nonché quelli posti dal d.lg. n. 135/1999 in tema di trattamento di dati sensibili da parte di soggetti pubblici e del d.P.R. n. 318/1999 emesso, in attuazione dell´art. 15, comma 2, della legge n. 675/1996, in materia di misure minime di sicurezza.
Garante 6 febbraio 2001, in Bollettino n. 17, pag. 11 [doc. web n. 40943]
Anche nell´attività di raccolta e d´esame, da parte degli uffici di una Scuola di specializzazione dell´Esercito e dell´Ispettorato della formazione e specializzazione, di alcune schede anonime di valutazione dell´attività didattica svolta da un sottufficiale istruttore, sussiste l´obbligo dell´amministrazione titolare del trattamento di adottare tutte le necessarie misure di sicurezza ai sensi della previsione generale di cui all´art. 15, comma 1, della legge n. 675/1996, anche diverse da quelle "minime" di cui al d.P.R. n. 318/1998, per assicurare che i dati personali contenuti nei questionari redatti dagli allievi siano trattati solo da personale specificamente individuato ai sensi dell´art. 19 della legge n. 675/1996, per le sole finalità conformi a quelle per cui è legittimo il trattamento e con modalità operative rispettose del principio di pertinenza e non eccedenza del trattamento, obbligo la cui inosservanza resta sindacabile su iniziativa degli interessati nell´esercizio dei diritti fissati dall´art. 13 della stessa legge.
Garante 22 settembre 2003 [doc. web n. 1054698]
Fonte: Autorità Garante - Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" | "Massimario 2002" | "Massimario 2003"