PRESUPPOSTI E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO - Misure per la sicurezza dei dati e dei sistemi - Requisito della data certa
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Il requisito della "data certa" – nella specie, indicato nella legge n. 325/2000 in materia di misure minime di sicurezza nel trattamento dei dati personali – si collega con la comune disciplina civilistica in materia di prove documentali e, in particolare, con quanto previsto dagli artt. 2702-2704 del codice civile, i quali recano un´elencazione non esaustiva degli strumenti per attribuire data certa ai documenti, consentendo di provare tale data anche in riferimento a ogni "fatto che stabilisca in modo egualmente certo l´anteriorità della formazione del documento" (art. 2704, comma 3, c.c.).
In via esemplificativa, possono utilizzarsi i seguenti strumenti: a) c.d. "autoprestazione" presso gli uffici postali, con apposizione del timbro direttamente sul documento avente corpo unico, anziché sull´involucro che lo contiene; b) per le amministrazioni pubbliche, atto deliberativo in cui sia certa la data in base alla disciplina della formazione, numerazione e pubblicazione dell´atto; c) c.d. "marca temporale" sui documenti informatici; d) apposizione di autentica, deposito del documento o vidimazione di un verbale, in conformità alla legge notarile; e) atto pubblico; f) registrazione o produzione del documento a norma di legge presso un ufficio pubblico.
Garante 5 dicembre 2000, in Bollettino n. 14/15, pag. 19 [doc. web n. 772094]
Fonte: Autorità Garante - Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" | "Massimario 2002" | "Massimario 2003"