PRESUPPOSTI E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO - Cessazione del trattamento
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Qualora l´amministrazione si limiti a sopprimere, in tutto o in parte, un singolo archivio, ovvero elimini taluni dati (o categorie di dati) e, tuttavia, prosegua la complessiva attività di trattamento di dati personali, non è necessario procedere ad alcuna notifica al Garante, non vertendosi in tema di vera e propria "cessazione di trattamento".
Garante 13 maggio 1998, in Bollettino n. 4, pag. 20 [doc. web n. 39288]
Ai sensi dell´art. 16 della legge n. 675/1996, si ha "cessazione del trattamento" quando il titolare, anche se ente pubblico, intenda, per qualsiasi causa, interrompere in via definitiva l´intero complesso di operazioni concernenti un determinato trattamento di dati personali.
Ne consegue che l´effettuazione di uno scarto d´archivio non corrisponde, di per sé, ad un´effettiva e completa cessazione del trattamento di dati connesso alle attività istituzionali dell´amministrazione, integrando soltanto una parziale eliminazione, attraverso la distruzione di documenti o fascicoli, di quelle informazioni personali la cui conservazione sia ormai ritenuta inutile ai fini amministrativi e storici.
Garante 13 maggio 1998, in Bollettino n. 4, pag. 20 [doc. web n. 39288]
Garante 14 maggio 1998, in Bollettino n. 4, pag. 18 [doc. web n. 40053]
Ai sensi dell´art. 16 della legge n. 675/1996, una società che intenda porre fine ad un trattamento di dati sensibili, con definitiva ed integrale dismissione degli stessi, è tenuta soltanto a ripetere la notificazione mediante l´impiego dell´apposito modello, senza dover richiedere alcuna autorizzazione al Garante che, in ogni caso, ha la facoltà di procedere ad opportune verifiche.
Garante 8 giugno 1998, in Bollettino n. 5, pag. 17 [doc. web n. 40001]
Le ipotesi di cessazione del trattamento dei dati personali previste dall´art. 16 della legge n. 675/1996 riguardano solamente i casi in cui il titolare intenda interrompere in via definitiva l´intero complesso di operazioni concernenti un determinato trattamento. Non ricorrono tali fattispecie ove venga soppresso solo un singolo archivio o una sua parte, ovvero vengano eliminati alcuni dati e tuttavia prosegua la complessiva attività di trattamento; in tali casi, pertanto, non si rende necessario procedere ad alcuna notifica al Garante.
Garante 3 settembre 1998, in Bollettino n. 6, pag. 24 [doc. web n. 41007]
Fonte: Autorità Garante - Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" | "Massimario 2002" | "Massimario 2003"