SOGGETTI PUBBLICI - Settori di attività - Concessionari di pubblici servizi
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Nell´ipotesi in cui al concessionario di un pubblico servizio sia garantita piena autonomia decisionale in ordine al trattamento delle informazioni, con conseguente concreta assunzione a suo carico di ogni responsabilità al riguardo, si è in presenza di una figura soggettiva del tutto distinta dall´amministrazione concedente, che è tenuta ad operare in base alle regole dettate dalla legge n. 675/1996 per i soggetti privati e gli enti pubblici economici.
Garante 9 giugno 1998, in Bollettino n. 5, pag. 22 [doc. web n. 40365]
Il concessionario di un pubblico servizio è collaboratore esterno del soggetto pubblico qualora coadiuvi l´amministrazione, trattando dati personali anche al di fuori della relativa struttura ma nell´ambito di un´attività che ricade nella sfera di titolarità e di responsabilità dell´amministrazione stessa; in tal caso, il concessionario è parte sostanziale della struttura pubblica e soggiace al particolare regime previsto per le amministrazioni.
Garante 9 giugno 1998, in Bollettino n. 5, pag. 22 [doc. web n. 40365]
Nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, ciascun soggetto pubblico può ricorrere a privati, affidando ad essi determinate attività in concessione. In tal caso, l´amministrazione deve precisare il ruolo assunto dal concessionario, il quale, ai sensi della legge n. 675/1996, a seconda del concreto atteggiarsi del rapporto, può essere considerato alternativamente come collaboratore esterno ovvero come figura soggettiva del tutto distinta dall´amministrazione.
Garante 9 giugno 1998, in Bollettino n. 5, pag. 22 [doc. web n. 40365]
Nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, ciascun soggetto pubblico può ricorrere a privati cui affidare determinate attività in concessione. In tale ipotesi, l´amministrazione deve precisare il ruolo assunto dai concessionari i quali, ai sensi della legge n. 675/1996, possono essere considerati, alternativamente, come collaboratori esterni del soggetto pubblico, qualora coadiuvino l´amministrazione trattando dati personali anche al di fuori della relativa struttura, ma nell´ambito di un´attività che ricade nella sfera di titolarità e di responsabilità dell´amministrazione stessa, oppure come figure soggettive del tutto distinte dall´amministrazione, che decidono autonomamente in ordine al trattamento delle informazioni e si assumono ogni relativa responsabilità.
Nel primo caso, i concessionari costituiscono parte sostanziale della struttura pubblica - e agli stessi è quindi applicabile il particolare regime previsto per la pubblica amministrazione -, mentre, nel secondo, sono privati che devono operare in base alle regole dettate dalla legge per i soggetti privati e gli enti pubblici economici (principi affermati nell´ambito del parere reso all´Amministrazione finanziaria sullo schema di decreto ministeriale - previsto dall´art. 18 del d.lg. n. 112/1999 - attinente all´esercizio della facoltà di accesso agli uffici pubblici da parte dei concessionari della riscossione).
Garante 16 giugno 1999, in Bollettino n. 9, pag. 19 [doc. web n. 42312]
Fonte: Autorità Garante - Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" | "Massimario 2002" | "Massimario 2003"