SOGGETTI PUBBLICI - Settori di attività - Lavoro e previdenza - Collocamento
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Premesso che la legge n. 675/1996 non ha abrogato le disposizioni contenute nella legge n. 135/1990 (recante un programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l´A.I.D.S.), ai fini dell´iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio non è richiesta la specificazione della diagnosi risultante dalla visita per il riconoscimento dell´invalidità civile - e, in particolare, dell´eventuale presenza dell´infezione da H.I.V. -, essendo sufficiente l´indicazione della percentuale di invalidità riscontrata, fermo restando che la certificazione della specifica patologia può essere richiesta al momento dell´inserimento nel posto di lavoro dell´interessato, il quale è anche tenuto a fornire indicazioni dell´eventuale presenza dell´affezione da H.I.V. in vista dello svolgimento di attività che comportino un serio rischio di contagio della malattia a terzi (cfr. Corte Cost., sent. n. 218/1994).
Garante 19 dicembre 1997, in Bollettino n. 2, pag. 60 [doc. web n. 39168]
Ai sensi dell´art. 27, comma 3 della legge n. 675/1996, gli uffici di collocamento, in quanto soggetti pubblici, possono comunicare o diffondere dati a privati solo se ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento. In tale ottica, il d.lg. n. 469/1997, istitutivo del S.I.L. - Sistema informativo lavoro, prevedendo un obbligo di connessione e di scambio di dati relativi ai lavoratori tra Ministero del lavoro, regioni, enti locali e soggetti autorizzati alla mediazione tra domanda ed offerta di lavoro, ha reso possibile l´accesso alle banche dati, mediante convenzione, anche alle imprese di fornitura di lavoro temporaneo ed ai soggetti autorizzati a detta mediazione (art. 11, commi 3, 4 e 5). Al contrario, allo stato attuale, nell´ambito della disciplina sul collocamento al lavoro non sussistono ulteriori norme che permettano di comunicare o di mettere a disposizione le liste degli iscritti in favore di datori di lavoro privati diversi da quelli autorizzati dal citato d.lg. n. 469/1997.
Garante 17 febbraio 1999, in Bollettino n. 7, pag. 59 [doc. web n. 40517]
La creazione di una banca dati centralizzata attuativa della disciplina del collocamento ordinario istituito dalla legge n. 59/1997, che interessa la generalità delle persone aventi l´età stabilita per essere ammesse al lavoro e che sono in cerca di lavoro perché inoccupate, disoccupate, nonché occupate in cerca di altra attività, presuppone un´attenta regolamentazione che vada oltre l´assetto della sicurezza e dell´integrità dei dati e che deve riguardare le finalità perseguite, l´individuazione di compiti e responsabilità, i vari flussi di dati e la loro utilizzazione ulteriore.
Garante 30 novembre 1999, in Bollettino n. 10, pag. 27 [doc. web n. 39640]
Ferme restando le condivisibili finalità di interesse pubblico connesse al riordino e alla semplificazione delle procedure di collocamento perseguite dalla disciplina del collocamento ordinario adottato ai sensi dell´art. 20 della legge n. 59/1997, è necessario, per rispettare i diritti fondamentali degli interessati previsti dalla legge n. 675/1996, che l´utilizzazione dei dati contenuti nell´elenco anagrafico, nonché nella banca dati corrispondente alle schede professionali, avvenga sulla base di un preciso quadro di riferimento, anche per ciò che riguarda l´attivazione dei flussi di dati tra amministrazioni ed altri soggetti (es.: i centri per l´impiego e gli altri organi individuati dalle regioni ai sensi dell´art. 4 del d.lg. n. 469/1997).
Garante 30 novembre 1999, in Bollettino n. 10, pag. 27 [doc. web n. 39640]
Fonte: Autorità Garante - Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" | "Massimario 2002" | "Massimario 2003"