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01/01/2004 MASSIMARIO: Soggetti pubblici - Settori di attivita': lavoro e previdenza - Note di qualifica e relazioni predisposte dal datore di lavoro

SOGGETTI PUBBLICI - Settori di attività - Lavoro e previdenza - Note di qualifica e relazioni predisposte dal datore di lavoro

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L´esercizio del diritto di accesso da parte dei dipendenti ai giudizi ad alle ricostruzioni dei profili professionali espressi dal datore di lavoro è subordinato al completamento della procedura di valutazione, e quindi non può essere fatto valere nelle fasi di preparazione delle note di qualifica o delle schede di valutazione.

  • Garante 2 giugno 1999, in Bollettino n. 9, pag. 34 [doc. web n. 40261]


L´espressione "qualunque informazione" contenuta nell´art. 1, comma 2, lett. c) della legge n. 675/1996 vuole attribuire alla definizione di "dato personale" la massima ampiezza, comprendendo anche ogni notizia, informazione o elemento che abbia un´efficacia informativa tale da fornire un contributo aggiuntivo di conoscenza rispetto ad un soggetto identificato o identificabile. Ciò in riferimento sia ad informazioni oggettivamente caratterizzate (suscettibili di una verifica e di un sindacato obiettivo), sia a descrizioni, giudizi, analisi o ricostruzioni di profili personali (riguardanti attitudini, qualità, requisiti o comportamenti professionali) che danno origine a stime ed opinioni di natura soggettiva finalizzate anche ad una valutazione complessiva del soggetto interessato (fattispecie relativa alle richieste di alcuni dipendenti di conoscere le argomentazioni e le valutazioni poste a base del giudizio espresso sinteticamente nei loro confronti - ottimo, buono, mediocre, insufficiente, ecc. - dal datore di lavoro, reso noto ogni anno a ciascuno di loro).

  • Garante 2 giugno 1999, in Bollettino n. 9, pag. 34 [doc. web n. 40261]


Nella nozione di dato personale contenuta nell´art. 1, comma 2, lett. c), della legge n. 675/1996 vanno ricomprese le informazioni di natura personale annotate in schede, note di qualifica e documenti dello stesso genere formati dal datore di lavoro, anche se inserite in atti recanti giudizi e valutazioni, contenenti elementi distintivi del dipendente al quale si riferiscono.

  • Garante 11 gennaio 2001, in Bollettino n. 16, pag. 25 [doc. web n. 39232]


Le valutazioni effettuate dal datore di lavoro nei confronti del dipendente, comunque formulate o sintetizzate, costituiscono dati personali dell´interessato, suscettibili di richiesta di accesso ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996.

  • Garante 7 marzo 2001, in Bollettino n. 18, pag. 32 [doc. web n. 40285]


L´inaccessibilità del dipendente ai dati personali può essere riconosciuta soltanto nei momenti puramente prodromici che precedono la definizione dei giudizi da parte del datore di lavoro, e non nel caso in cui quest´ultimo abbia concretizzato la valutazione sul lavoratore, conservandone traccia attraverso la formulazione di punteggi o giudizi finali.

  • Garante 7 marzo 2001, in Bollettino n. 18, pag. 32 [doc. web n. 40285]


Nell´ambito dell´esercizio degli specifici diritti tutelati dall´art. 13 della legge n. 675/1996, in particolare del diritto di accesso da parte del dipendente ai dati personali detenuti dal datore e riferiti all´attività lavorativa svolta, non è possibile pretendere di ottenere copia integrale degli atti o dei documenti contenenti i dati, ove questi ultimi siano stati forniti attraverso la loro estrazione e messa a disposizione, anche se su supporti diversi dagli originali.

  • Garante 19 aprile 2001, in Bollettino n. 19, pag. 12 [doc. web n. 41842]


Nella nozione di dato personale offerta dall´art. 1, comma 2, della legge n. 675/1996 rientrano anche i dati contenuti in relazioni predisposte dal datore di lavoro che contengano notizie, informazioni e elementi che abbiano un´efficacia informativa tale da fornire un contributo aggiuntivo di conoscenza rispetto ad un soggetto identificato o identificabile.

  • Garante 24 settembre 2001, in Bollettino n. 22, pag. 57 [doc. web n. 41015]

  • Garante 10 ottobre 2001, in Bollettino n. 23, pag. 88 [doc. web n. 40337]


Nella nozione di dato personale contenuta nell´art. 1, comma 2, lett. c), della legge n. 675/1996 vanno comprese le informazioni di natura personale, annotate in schede, note di qualifica e documenti dello stesso genere formati dal datore di lavoro, anche se inserite in atti recanti giudizi e valutazioni e che contengano elementi distintivi del dipendente al quale si riferiscono, nonostante che tali dati, cui il lavoratore ha diritto di accedere, non siano passibili di correzione o rettifica, attesa la loro natura di espressioni del libero e soggettivo convincimento del valutatore.

  • Garante 5 dicembre 2001, in Bollettino n. 23, pag. 96 [doc. web n. 40345]


Nella nozione di dato personale offerta dall´art. 1, comma 2, della legge n. 675/1996, rientrano non solo i dati contenuti nel fascicolo personale del dipendente, ma in genere tutte le informazioni detenute dal datore di lavoro, purché atte a fornire un contributo aggiuntivo di conoscenza rispetto al lavoratore.

  • Garante 19 dicembre 2001, in Bollettino n. 23, pag. 52 [doc. web n. 41854]


Nella nozione di dato personale offerta dall´art. 1, comma 2, della legge n. 675/1996 rientrano anche i dati contenuti nel fascicolo personale del dipendente e nelle relazioni predisposte dal datore di lavoro che contengano notizie, informazioni o elementi che abbiano un´efficacia informativa tale da fornire un contributo aggiuntivo di conoscenza rispetto ad un soggetto identificato o identificabile.

  • Garante 27 dicembre 2001, in Bollettino n. 23, pag. 72 [doc. web n. 40987]


Il lavoratore ha diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano contenuti nell´ambito di valutazioni e giudizi espressi dal datore di lavoro.

  • Garante 31 gennaio 2002, in Bollettino n. 24, pag. 9 [doc. web n. 1064233]


Non è ammissibile la richiesta del lavoratore di integrare il contenuto delle schede di valutazione predisposte dal datore di lavoro con una annotazione, redatta dallo stesso dipendente, che faccia riferimento, criticandoli, a modalità e criteri relativi al procedimento interno per la valutazione del personale – in relazione ai quali peraltro l´interessato conserva il diritto di agire in sede giudiziaria – in quanto detta operazione non può configurarsi come integrazione di dati personali del dipendente.

  • Garante 30 settembre 2002, in Bollettino n. 31, pag. 52 [doc. web n. 1066208]


Allorché il datore di lavoro, nonostante la specifica richiesta di trasposizione dei dati su supporto cartaceo o informatico, consenta al lavoratore di prendere unicamente visione delle informazioni contenute nelle proprie note caratteristiche, il riscontro deve ritenersi incompleto.

  • Garante 25 novembre 2002 [doc. web n. 1067321]

Fonte: Autorità Garante - Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" | "Massimario 2002" | "Massimario 2003"

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