SOGGETTI PUBBLICI - Settori di attività - Lavoro e previdenza - Casi particolari - Cartellini identificativi dei dipendenti
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Le disposizioni degli artt. 20 e 27, commi 3 e 4, della legge n. 675/1996 consentono, rispettivamente nel settore del lavoro privato e in quello pubblico, la diffusione di dati personali solo a precise condizioni, al di là dell´ipotesi dell´espresso consenso dell´interessato; in particolare, mentre i soggetti privati possono diffondere i dati personali in adempimento di un obbligo previsto da una legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, i soggetti pubblici possono far ciò solo ove previsto da una norma di legge o di regolamento.
Con specifico riferimento ai trattamenti connessi all´impiego, da parte dei lavoratori, dei cartellini identificativi sul posto di lavoro, il cui obbligo di utilizzazione trova fondamento, a seconda del settore lavorativo privato o pubblico, in accordi aziendali, in regolamenti aziendali o in atti amministrativi d´organizzazione adottati a livello nazionale o locale, deve comunque trovare applicazione l´art. 9 della legge n. 675/1996 e, segnatamente, il principio di pertinenza e non eccedenza, sicché, in assenza di specifiche norme di legge o di regolamento che ne prescrivano analiticamente il contenuto, da detti cartellini debbono essere espunti tutti quei dati personali dei lavoratori che risultino non pertinenti o inutilmente eccedenti rispetto alle finalità di responsabilizzare maggiormente il personale o di fornire agli utenti una conoscenza sufficiente degli operatori con cui entrano in rapporto.
Garante 11 gennaio 2001, in Bollettino n. 16, pag. 32 [doc. web n. 30991]
Fonte: Autorità Garante - Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" | "Massimario 2002" | "Massimario 2003"