SOGGETTI PUBBLICI - Settori di attività - Lavoro e previdenza - Casi particolari - Dipendenti della pubblica amministrazione
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In assenza di una formale designazione come incaricati del trattamento, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni che, per lo svolgimento dei propri compiti, vengono a conoscenza di dati personali, devono essere considerati come soggetti terzi rispetto alle amministrazioni stesse, con conseguenti rilevanti limiti per la comunicazione e l´utilizzazione dei dati e quindi per la liceità del trattamento.
Tale designazione è, infatti, indispensabile, in quanto permette di considerare legittimo il flusso delle informazioni personali nell´ambito degli uffici e tra i dipendenti dell´amministrazione titolare del trattamento (v. art. 19 della legge n. 675/1996).
Garante 23 maggio 2000, in Bollettino n. 13, pag. 21 [doc. web n. 40229]
Fonte: Autorità Garante - Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" | "Massimario 2002" | "Massimario 2003"