Dovendo predisporre un'ordinanza di demolizione e ripristino dei luoghi, come ci si deve comportare con riferimento agli obblighi di tutela dei dati? Nell'atto di inserimento dell'ordinanza (nella "mascherina" iniziale" e nei contenuti interni all'atto) al posto dei dati sensibili devono essere inseriti omissis/altro ovvero quali dati sono ammissibili (nome e cognome puntato, solo foglio e particella od altro? Quanto appena detto, vale solo per gli attori responsabili ovvero anche per tutti coloro che hanno eseguito sopralluoghi?
Per qualsiasi informazione inerente i prezzi o le modalità di effettuazione del servizio, contatta l'agente di zona oppure scrivi a info@entionline.it
o telefona allo 030/2531939.
Già il Garante, con le Linee Guida del 15 maggio 2014 sulla pubblicazione degli atti, aveva precisato che è lecito pubblicare all'albo pretorio i provvedimenti comprendenti i dati personali (nome cognome, indirizzo ecc, che sono diversi dai dati sensibili), solo se tale ipotesi è prevista da una specifica norma di legge o di regolamento.
Occorre far riferimento in ogni caso al principio di pertinenza e non eccedenza e prestare particolare attenzione ai dati sensibili e giudiziari (con la necessità di agire nel rispetto dei propri regolamenti e il divieto assoluto di pubblicare dati idonei a rivelare lo stato di salute).
Inoltre la diffusione dei dati personali è corretta entro i limiti temporali previsti dalla normativa di riferimento o, in mancanza di indicazioni, fino al raggiungimento dello scopo per il quale l´atto è stato adottato e i dati resi pubblici. Occorre infine evitare l'indicizzazione nei motori di ricerca generalisti dei dati personali contenuti negli atti pubblicati nell´albo pretorio online.
Nel caso di specie, il T.U. l'art. 31 comma 7 del D.P.R. 380/2001, dispone che "Il segretario comunale redige e pubblica mensilmente, mediante affissione nell'albo comunale, i dati relativi agli immobili e alle opere realizzati abusivamente, oggetto dei rapporti degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e delle relative ordinanze di sospensione e trasmette i dati anzidetti all'autorità giudiziaria competente, al presidente della giunta regionale e, tramite l’ufficio territoriale del governo, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti".
Ed ancora, l'art. 39 comma 5 del TU Edilizia dispone che "I provvedimenti di sospensione dei lavori e di annullamento vengono resi noti al pubblico mediante l'affissione nell'albo pretorio del comune dei dati relativi agli immobili e alle opere realizzate".
A fronte dell'obbligo normativo di pubblicazione, quindi, deve comunque essere verificata la necessessità di pubblicazione dei dati personali, nei limiti del principio di pertinenza e non eccedenza.
In tal senso, fermo restando che ad oggi non risulta necessario procedere alla pubblicazione integrale dell'ordinanza all'Albo Pretorio, è invece necessario procedere alla pubblicazione del provvedimento con i dati catastali dell'immobile ma con l'anonimizzazione del dato personale identificativo della persona, compresi nome e cognome. L'abuso riguarda infatti l'immobile, e la persona interessata può averne conoscenza dall'esame dei dati catastali. Contestualmente, è necessario non indicare i nomi di chi effettua i sproalluoghi.