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22/05/2020 MODULISTICA: Modello di convenzione con la Protezione Civile per la rilevazione della temperatura corporea prima dell'accesso all'Ente

Il Presidente della Lombardia ha adottato l’Ordinanza regionale n. 546 del 13 maggio che prevede alcune misure a carico dei datori di lavoro, più restrittive di quelle statali, per garantire la tutela della salute in tutti i luoghi di lavoro in Lombardia.

I datori di lavoro dovranno osservare le seguenti prescrizioni:

  1. Il datore di lavoro o un suo delegato deve sottoporre il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro, al controllo della temperatura corporea. Questa operazione deve essere effettuata anche quando, durante l’attività, il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione respiratoria da COVID – 19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite). Se la temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso o la permanenza nei luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione devono essere momentaneamente isolate e non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede.
    Il datore di lavoro comunichera' tempestivamente tale circostanza, tramite il medico competente di cui al D.L. n.81/2008 e/o l’ufficio del personale, all' ATS territorialmente competente, la quale fornira' le opportune indicazioni cui la persona interessata dovra' attenersi.
  2. E' fortemente raccomandato anche rilevare la temperatura dei clienti/utenti, prima dell’accesso. Con temperatura superiore a 37,5°, non sara' consentito l'accesso e la persona dovra' contattare il proprio medico curante.
  3. E' fortemente raccomandato scaricare e utilizzare l’ app “AllertaLom, il questionario “CercaCovid” deve essere compilato quotidianamente da parte del datore di lavoro e da tutto il personale..

Per gli aspetti non diversamente disciplinati dall’ Ordinanza, rimane in vigore quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020. Il mancato rispetto delle misure indicate nell’ Ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall’art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.

L'ordinanza in esame imponde di chiarire alcuni profili sugli aspetti pratico-operativi di attuazione delle misure.

1. Il controllo della temperatura corporea, prima dell’accesso al luogo di lavoro, deve essere effettuato dal datore di lavoro o da un suo delegato. Nella PA, ai fini suddetti, per datore di lavoro è da considerarsi il legale rappresentante dell'ente. Suo delegato è il soggetto a cui viene attribuita la funzione in sostituzione del datore di lavoro. Deve trattarsi di un soggetto in possesso di ruolo e competenza adeguati alla funzione delegata. Se non chè, nell'ambito dell'ente pubblico è difficile individuare il soggetto con ruolo e competenza tale da poter effettuare la misurazione della temperatura corporea. Nel comparto delle regioni-enti locali:

  • l'agente di PL, che esegue gli accertamenti sulllo stato di ebrezza e di stato di dipendenza da sostanze stupefacienti, potrebbe essere il soggetto che effettua anche l'accertametno della temperature.

In alternativa, si potrebbe trattare:

  • del soggetto che fa parte delle squadre di sicurezza, il quale abbia eseguito la formazione di primo soccorso;
  • dell'operatore qualificato della PROTEZIONE CIVILE delegato dall'ente pubblico l'accertametno della temperatura in forza di apposito contratto o atto giuridico equivalente tra l'ente pubblico e la medesima PROTEZIONE CIVILE per il trattamento dei dati personali

Lo stesse considerazioni valgono anche per rilevare la temperatura dei clienti/utenti, prima dell’accesso.

Cio' premesso, lo scrivente Servizio di Protezione dei dati personali

PRESCRIVE

all'ente, in qualita' di titolare:

1. di impartire specifiche e articolate istruzioni al dipendente identificato per compiere le operazioni di rilevazione della temperatura;

2. di concludere apposito contratto o atto giuridico equivalente tra l'ente pubblico e la medesima PROTEZIONE CIVILE, in qualità di responsabile per il trattamento dei dati personali, nel caso in cui l'ente intenda ricorrere ad un operatore della medesima PROTEZIONE CIVILE, inserendo nella convenzione medesimala disciplina dei rapporti tra ente e protezione civile per il trattamento dei dati connesso alla rilevazione della temperatura.

Nella sezione MODULISTICA della BANCA DATI PRIVACY sono presenti i MODELLI di:

  • istruzioni
  • contratto l'ente pubblico e la medesima PROTEZIONE CIVILE, in qualita' di responsabile per il trattamento dei dati personali

che possono essere utilizzati per l'adempimento in esame.

Canale di inoltro della presente prescrizione: La presente viene trasmessa agli indirizzi di posta elettronica istituzionali dell'amministrazione, dei dirigenti/responsabili di posizione organizzativa e dei referenti nonchè, laddove comunicati, dei dipendenti. Il trattamento dell'indirizzo di posta elettronica dei soggetti suddetti è effettuato per dare esecuzione al contratto avente ad oggetto il Servizio di protezione dei dati personali (DPO) e di responsabile della protezione (RPD). E' necessario comunicare allo scrivente Servizio, tramite il canale della piattaforma telematica in uso per la gestione del servizio medesimo, eventuali variazioni di indirizzi di posta elettronica per modificare la lista dei soggetti destinatari delle comunicazioni del DPO.

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