Codice identificativo: 188
Data ricezione: 31/01/2018
Argomento: Controlli
Oggetto: Verifiche autocertificazioni appalti pubblici
Quesito:
Le pubbliche amministrazioni hanno termini perentori per rispondere alle richieste inviate da un altro ente pubblico per la verifica di autocertificazioni presentate dalle ditte in sede di partecipazione alle gare di appalto? Vale la regola del silenzio assenso dopo 30 giorni dalla ricezione, vista anche la recente riforma Madia, oppure la procedura rimane ferma e l'eventuale aggiudicazione non acquisisce efficacia fintanto che non riceviamo risposta? E nel caso passino inutilmente 30 giorni,dobbiamo sollecitare la risposta?
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Risposta:
In attesa che operi la Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all’art. 81 del D. Lgs n. 50/2016, l’ANAC con il comunicato del Presidente il 4 maggio 2016 ha ribadito che il sistema AVCPass è quello ancora in vigore per le procedure di gara, confermando la validità della deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016. Ciò posto, per la prima domanda si rileva che, in assenza di specifiche indicazioni, opera il termine generale del procedimento amministrativo dei 30 giorni dal ricevimento della richiesta, ai sensi dell’art. 2 commi 2 e 6 della L. 241/1990. Relativamente alla seconda domanda, nel caso in esame non si ravvisano i presupposti per l’applicazione dell’art. 17 bis della L. 241/1990 (silenzio assenso tra amministrazioni e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici), così come modificata dalla L. n. 124/2015 (Legge Madia). Pertanto in caso di inutile decorso del suddetto termine generale, la procedura rimane ferma e l'eventuale aggiudicazione non acquista efficacia fintanto che non perviene la documentazione richiesta che può essere comunque sollecitata.
Fonte: MIT - Verifiche autocertificazioni appalti pubblici