Ai fini della riscossione, anche coattiva, sono autorizzati ad accedere gratuitamente alle informazioni relative ai debitori presenti nell'Anagrafe tributaria, ivi inclusi i dati e le informazioni di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, gli enti e, per il tramite degli enti medesimi, i soggetti ai quali gli enti creditori hanno affidato il servizio di riscossione delle proprie entrate?
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Si conferma che, ai fini della riscossione, anche coattiva, sono autorizzati ad accedere gratuitamente alle informazioni relative ai debitori presenti nell'Anagrafe tributaria, ivi inclusi i dati e le informazioni di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, gli enti e, per il tramite degli enti medesimi, i soggetti ai quali gli enti creditori hanno affidato il servizio di riscossione delle proprie entrate.
La disposizione è contenuta nell'art. 1, comma 791, lettera a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160 come modificato Decreto legge 16 luglio 2020 , n. 76, art. 17-bis
Fonte: Privacy.
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