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29/07/2019 Accesso civico ai punteggi attribuiti ai Dirigenti e/o ai Direttori relativi all'indennita' di risultato

Parere su istanza di accesso civico - 29 luglio 2020

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Accesso civico e indennita' di risultato

Con parere n. 147 in data 29 luglio 2020, Il Garante è nuovamente intervenuto in relazione al caso della presentazione di un’istanza di accesso civico generalizzato avente a oggetto il rilascio:

  • di copia «delle schede di valutazione compilate dal Sindaco nell’anno 2019, relative ai comportamenti organizzativi dei Dirigenti/Direttori per l’anno 2018»
  • dei «punteggi finali e totali in percentuale, attribuiti ai Dirigenti/Direttori, relativi all'indennità di risultato per l’anno 2018.

Al riguardo il Garante ha ricordato che:

la normativa statale in materia di trasparenza già prevede specifici obblighi di pubblicazione sui siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni di dati e informazioni inerenti all’«organizzazione» e all’«attività delle pubbliche amministrazioni», sancendo, fra l’altro, la pubblicità degli emolumenti complessivamente percepiti a carico della finanza pubblica da parte dei dirigenti e dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi (cfr. artt. 14, comma 1-ter e 20 del d. lgs. n. 33/2013). In tale quadro, si ritiene che, fermo restando i predetti obblighi di pubblicazione, il Comune – ai sensi della normativa vigente e delle richiamate indicazioni contenute nelle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico, conformemente ai precedenti orientamenti di questa Autorità – deve correttamente respingere l’accesso civico alla «copia delle schede di valutazione compilate dal Sindaco nell’anno 2019, relative ai comportamenti organizzativi dei Dirigenti/Direttori per l’anno 2018» (cfr. pareri contenuti nei seguenti provvedimenti: n. 421 dell’11/7/2018, in www.gpdp.it, doc. web n. 9037343; n. 142 dell’8/3/2018, ivi, doc. web n. 8684742; n. 574 del 29/12/2017, ivi, doc. web 7658152. Cfr. anche ulteriori pareri in materia di accesso civico a valutazioni e progressioni economiche e di carriera dei lavoratori: n. 466 dell’11/10/2018, ivi, doc. web n. 9063969; n. 421 dell’11/7/2018, ivi, doc. web n. 9037343; n. 142 dell’8/3/2018, ivi, doc. web n. 8684742; n. 574 del 29/12/2017, ivi, doc. web n. 7658152). Ciò in quanto la relativa ostensione, anche considerando il particolare regime di pubblicità dei dati e delle informazioni ricevute tramite l’istituto dell’accesso civico (cfr. art. 3, comma 1, d. lgs. n. 33/2013), potrebbe determinare un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà dei dirigenti controinteressati, arrecando a questi ultimi proprio quel pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali previsto dall'art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013.

Infatti, tenuto conto della tipologia e della natura dei dati e delle informazioni personali, anche di dettaglio, contenute nelle schede di valutazione riferite ai singoli dirigenti del Comune, un eventuale accoglimento dell’accesso civico potrebbe determinare ripercussioni negative sul piano professionale, personale, sociale e relazionale, sia all’interno che all’esterno dell’ambiente lavorativo di questi ultimi; esponendoli a possibili difficoltà relazionali con i colleghi di lavoro e creando potenziali pregiudizi da parte degli utenti esterni con cui potrebbero venire a contatto nell´esercizio delle loro funzioni. Bisogna, inoltre, tener conto delle ragionevoli aspettative di confidenzialità dei controinteressati in relazione al trattamento dei propri dati personali al momento in cui questi sono stati raccolti dal Comune, nonché della non prevedibilità, al momento della raccolta dei dati, delle conseguenze derivanti dalla eventuale conoscibilità da parte di chiunque dei dati richiesti tramite l’accesso civico (cfr. par. 8.1 delle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico, cit.).

Resta, in ogni caso, ferma la possibilità che i dati personali per i quali sia stato negato l’accesso civico possano essere resi ostensibili, laddove il soggetto istante, riformulando eventualmente l’istanza ai sensi della diversa disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi (artt. 22 ss. della l. n. 241 del 7/8/1990), motivi nella richiesta l’esistenza di un interesse “qualificato” e l’amministrazione ritenga sussistere, alla luce di quanto riportato dal soggetto istante, «un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso» che possa per altro verso consentire l’ostensione della documentazione richiesta.

Fonte: Autorità Garante - Parere su istanza di accesso civico - 29 luglio 2020 - Registro dei provvedimenti n. 147 del 29 luglio 2020

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