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17/09/2020 GDPR-DPO ENTIONLINE: L'ordinanza di sospensione dei lavori (art. 27 TU Edilizia) deve essere pubblicata in Albo Pretorio?

Si richiedono chiarimenti in ordine alla pubblicazione all'albo pretorio dei dati personali contenuti in una ordinanza di sospensione dei lavori emessa dal Comune (esclusiva protocollazione, pubblicazione con omissis in ragione dei dati personali, etc.).

In attesa di cortese riscontro, si porgono cordiali saluti.

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Le ordinanze che vengono pubblicate all'albo pretorio per effetto di una norma di legge che ne prevede la pubblicazione, devono tenere conto di quanto disposto dal Garante per la protezione dei dati personali con le linee guida del 2014. Il Garante ha affermato che ove la p.a. riscontri l’esistenza di un obbligo normativo che impone la pubblicazione dell’atto o del documento nel proprio sito web istituzionale è necessario selezionare i dati personali da inserire in tali atti e documenti, verificando, caso per caso, se ricorrano i presupposti per l’oscuramento di determinate informazioni.

Ed invero – osserva il Garante – anche in tale ipotesi, i soggetti pubblici sono tenuti a ridurre al minimo l’utilizzazione di dati personali, ed evitare il relativo trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi e altre modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità (c.d. “principio di necessità”). Pertanto – prosegue il Garante – anche in presenza di un obbligo di pubblicità è consentita la diffusione dei soli dati personali la cui inclusione in atti e documenti sia realmente necessaria e proporzionata al raggiungimento delle finalità perseguite dall’atto (c.d. “principio di pertinenza e non eccedenza”).

Pertanto, con riferimento all'ordinanza di sospensione dei lavori è corretta l'omissione dei dati personali del soggetto interessato dal provvedimento in quanto costituirebbe una violazione del principio di pertinenza e non eccedenza. Ciò che rileva, infatti, anche ai fini dell'efficacia e dell'esecutività del provvedimento è il luogo di esecuzione dei lavori oggetto di abuso, non il nominativo del soggetto che ha commesso l'abuso. La pubblicazione del dato identificativo della persona fisica, risultando eccedente, costituirebbe, quindi, un trattamento illecito del dato personale alla luce di quanto sopra esposto.

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