Parere su istanza di accesso civico 9 luglio 2020
Registro dei provvedimenti n. 134 del 9 luglio 2020
Per qualsiasi informazione inerente i prezzi o le modalità di effettuazione del servizio, contatta l'agente di zona oppure scrivi a info@entionline.it
o telefona allo 030/2531939.
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il dott. Antonello Soro, presidente, la prof.ssa Licia Califano e la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e il dott. Giuseppe Busia, segretario generale;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito RGPD);
Visto l’art. 154, comma 1, lett. g), del Codice in materia di protezione dei dati personali - d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito “Codice”);
Visto l’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Vista la Determinazione n. 1309 del 28/12/2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione-ANAC, adottata d’intesa con il Garante, intitolata «Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013», in G.U. Serie Generale n. 7 del 10/1/2017 e in http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6666 (di seguito “Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico”);
Visto il provvedimento del Garante n. 521 del 15/12/2016, contenente la citata «Intesa sullo schema delle Linee guida ANAC recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico», in www.gpdp.it, doc. web n. 5860807;
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;
PREMESSO
Il Comune di San Nicola dell’Alto ha ricevuto un’istanza di accesso civico – ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d. lgs. n. 33/2013 – volta a prendere visione della documentazione detenuta dall’amministrazione locale relativa alla rendicontazione del predetto progetto SPRAR e, nello specifico, ai seguenti documenti:
«1. Rendicontazione completa del progetto SPRAR/SIPROIMI (comprensiva dei documenti e degli allegati previsti dal “Manuale unico di rendicontazione”) relativa all’anno 2018;
2. Allegato 13 della stessa rendicontazione;
3. Comunicazioni mensili dei posti disponibili in struttura inviate al Servizio Centrale;
4. Atti della/e procedura/e di selezione del revisore contabile indipendente del progetto e relativi atti di conferimento dell’incarico;
5. Relazione finale del revisore contabile indipendente a valere sulla rendicontazione 2018».
L’amministrazione, dopo aver coinvolto la cooperativa AGAPE nel procedimento di accesso civico in qualità di soggetto controinteressato (la quale si è opposta all’ostensione dell’intera documentazione), ha accordato un accesso civico parziale; fornendo solo alcuni documenti e rappresentando di non poter fornire gli ulteriori atti in quanto i «documenti per cui è richiesta la visione contengono dati sensibili riguardanti persone (beneficiari, operatori, professionisti, operatori economici e commerciali) e rientrano tra quelli esclusi dall’art. 5 bis comma due del D. Lgs. n. 33/2013 “Esclusioni e limiti all’accesso civico”».
Il richiedente l’accesso civico ha quindi presentato una richiesta di riesame, insistendo nelle proprie richieste.
Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (di seguito “RPCT”) del Comune ha chiesto al Garante di fornire parere sulla questione, come previsto dall’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013.
OSSERVA
Il caso sottoposto all’attenzione del Garante è identico per oggetto, soggetto controinteressato coinvolto e soggetto richiedente l’accesso civico a quello per il quale è stato reso il parere contenuto nel provvedimento n. 114 del 2 luglio 2020, richiesto dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di un altro Comune.
Si rinvia, pertanto, alle osservazioni contenute del predetto parere – allegato al presente atto – che qui si intendono richiamate integralmente.
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
esprime parere nei termini suesposti in merito alla richiesta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza Comune di San Nicola dell’Alto, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013.
Fonte: Garante per la Protezione dei Dati