Parere su istanza di accesso civico - 16 aprile 2020
Registro dei provvedimenti n. 75 del 16 aprile 2020
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GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito RGPD);
VISTO l’art. 154, comma 1, lett. g), del Codice in materia di protezione dei dati personali - d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito “Codice”);
VISTO l’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
VISTA la Determinazione n. 1309 del 28/12/2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione-ANAC, adottata d’intesa con il Garante, intitolata «Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013», in G.U. Serie Generale n. 7 del 10/1/2017 e in http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6666 (di seguito “Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico”);
VISTO il provvedimento del Garante n. 521 del 15/12/2016, contenente la citata «Intesa sullo schema delle Linee guida ANAC recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico», in www.gpdp.it, doc. web n. 5860807;
VISTA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il dott. Antonello Soro;
PREMESSO
Con la nota in atti il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Malfa ha chiesto al Garante il parere previsto dall’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013, nell’ambito del procedimento relativo a una richiesta di riesame su un provvedimento di diniego di un accesso civico.
Nello specifico, oggetto dell’accesso civico risulta essere «tutta la documentazione relativa alle autorizzazioni rilasciate» per due fabbricati intestati a una Ditta riferita a due persone fisiche, come indicato in atti.
Dalla documentazione inviata dal Comune risulta, inoltre, che i soggetti controinteressati si sono opposti all’ostensione dei dati perché non risultava provata l’esistenza né di un interesse diretto, concreto e attuale del soggetto interessato; né la «valenza pubblica» dei dati richiesti.
L’amministrazione ha evidenziato che le autorizzazioni rilasciate con riferimento agli immobili identificati nell’istanza di accesso riguardano il rilascio di concessione edilizia e/o permesso di costruire, negando l’accesso civico per motivi di protezione dei dati personali in quanto i relativi atti «possono, in linea generale contenere dati e informazioni personali della natura più varia, quali, ad esempio, i dati identificativi e anagrafici dei soggetti richiedenti, nel caso specifico riferito a persone fisiche e dei tecnici progettisti, la titolarità dell’immobile, l’indicazione dei dati catastali, nonché informazioni sui pareri acquisiti da altri organismi e sull’opera da costruire. Agli stessi atti sono, inoltre, allegati documenti inerenti a informazioni più specifiche sulla tipologia di intervento o sulla destinazione d’uso dell’immobile oggetto del permesso, gli elaborati progettuali, etc.».
Il soggetto istante ha, quindi, presentato istanza di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, chiedendo di poter accedere alla documentazione richiesta, evidenziando fra l’altro che per molte delle informazioni richieste esiste già un preciso regime di pubblicità.
OSSERVA
In primo luogo, si rileva che dalla documentazione allegata alla richiesta di parere al Garante, è stata presentata una richiesta di accesso civico a documentazione edilizia, che il Comune ha ricondotto a dati e informazioni concernenti concessioni edilizie, senza specificare la tipologia (es: concessione in sanatoria o altro titolo) e permessi di costruire riferiti a due immobili.
Per i profili di competenza di questa Autorità, limitati alla protezione dei dati personali, si evidenzia che dagli atti non è dato comprendere con precisione quale possa essere l’effettivo pregiudizio alla protezione dei dati personali dei controinteressati, anche perché nel provvedimento di diniego non c’è un’analisi dei dati e delle informazioni personali effettivamente contenuti nella documentazione richiesta, ma solo una formula di stile con cui si evidenzia che la documentazione potrebbe contenere determinate informazioni, facendo degli esempi.
Analogamente, non possono essere accolte le osservazioni presentate dai soggetti controinteressati per opporsi all’accesso, basate sull’inesistenza di un interesse pubblico o privato documentato nell’istanza. Ciò in considerazione del fatto che l’istanza di accesso civico generalizzato non deve rappresentare l’esistenza di un interesse qualificato – a differenza di quella relativa all’accesso documentale (art. 22 ss. della legge n. 241 del 7/8/1990) – e non «è sottopost[a] ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente», né «richiede motivazione» (art. 5, commi 1 e 2, del d. lgs. n. 33/2013. Cfr., da ultimo, anche sent. Cons. Stato, adunanza plenaria, n. 10 del 2/4/2020).
Per tale motivo, si ritiene che l’eccessiva sinteticità della motivazione contenuta nel provvedimento di riscontro all’accesso civico e l’assoluta mancanza di ulteriori elementi di valutazione anche nella richiesta di parere al Garante da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza impediscano a questa Autorità di poter entrare nel merito del diniego opposto dal Comune.
Ciò nonostante, appare opportuno evidenziare – come già fatto presente dal soggetto istante nella richiesta di riesame dell’accesso – che, almeno con riferimento ai permessi di costruire, la normativa di settore prevede uno specifico regime di pubblicità per determinate informazioni, per le quali non è possibile opporre alcun motivo di protezione dei dati personali (cfr. al riguardo i dati che devono essere indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal «regolamento edilizio», ai sensi di quanto previsto dall’art. 20, comma 6, del d.P.R. n. 380 del 6/6/2001 e dalle altre disposizioni che ne hanno successivamente integrato il contenuto, come ad esempio l’art. 118, comma 5, del d. lgs. n. 163 del 12/4/2006).
Per tali aspetti, alla luce di quanto sopra considerato e della normativa di settore in materia di accesso civico, si invita l’amministrazione a riesaminare il provvedimento di diniego dell’accesso.
In relazione, invece, all’eventuale ostensione di ulteriori dati e informazioni personali, tramite l’istituto dell’accesso civico, non oggetto di pubblicità è necessario – in ogni caso – fornire al soggetto istante una congrua e completa motivazione in ordine all’effettiva esistenza del limite di cui all’art. 5, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013. A tal fine, dovranno essere tenute in considerazione le indicazioni fornite al riguardo nelle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico (par. 8.1.), nonché i principi di «limitazione della finalità» e di «minimizzazione», in base ai quali i dati personali dovranno essere – rispettivamente – «trattati in modo che non sia incompatibile con [le] finalità [per i quali sono stati raccolti]» nonché «adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati» (art. 5, par. 1, lett. b e c, del RGPD).
Ai fini della valutazione circa l’esistenza di un eventuale pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali dei soggetti controinteressati, in base al quale decidere se rifiutare o meno l’accesso alle informazioni e ai documenti richiesti, bisogna tener conto del particolare regime di pubblicità dell’accesso civico e della circostanza che i dati e i documenti che si ricevono a seguito dell’apposita istanza divengono «pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell’articolo 7», sebbene il loro ulteriore trattamento vada in ogni caso effettuato nel rispetto dei limiti derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 3, comma 1, del d. lgs. n. 33/2013).
Al tal fine, si rinvia, altresì, alle osservazioni contenute nei precedenti pareri del Garante in materia, con particolare riferimento all’accesso civico a permessi di costruire (provv. n. 68 dell’8 febbraio 2018, doc. web n. 8052934; provv. n. 103 del 22 febbraio 2018, ivi, doc. web n. 8357130); a concessioni edilizie in sanatoria (n. 260 del 3 maggio 2018, ivi, doc. web n. 8997418); a concessioni immobiliari e planimetrie (provv. n. 179 del 2 ottobre 2019, ivi, doc. web n. 9162546); a ulteriori titoli edilizi come SCIA e CILA (provv. n. 1 del 3 gennaio 2019, ivi, doc. web n. 9080951).
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
esprime parere nei termini suesposti in merito alla richiesta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Malfa, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013.
Fonte: Garante per la Protezione dei Dati