Parere su una istanza di accesso civico - 5 marzo 2020
Registro dei provvedimenti
n. 44 del 5 marzo 2020
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GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito RGPD);
Visto l’art. 154, comma 1, lett. g), del Codice in materia di protezione dei dati personali - d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito “Codice”);
Visto l’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Vista la Determinazione n. 1309 del 28/12/2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione-ANAC, adottata d’intesa con il Garante, intitolata «Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013», in G.U. Serie Generale n. 7 del 10/1/2017 e in http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6666 (di seguito “Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico”);
Visto il provvedimento del Garante n. 521 del 15/12/2016, contenente la citata «Intesa sullo schema delle Linee guida ANAC recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico», in www.gpdp.it, doc. web n. 5860807;
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore la prof.ssa Licia Califano;
PREMESSO
Con la nota in atti il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Ordine dei dottori agronomi e dottori forestali della provincia di Treviso (di seguito “l’Ordine”) ha chiesto al Garante il parere previsto dall’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013, nell’ambito del procedimento relativo a una richiesta di riesame sul provvedimento di diniego di un accesso civico.
Nello specifico, oggetto dell’accesso civico risultano essere informazioni riguardanti un procedimento disciplinare archiviato nei confronti di un professionista iscritto. Nello specifico, è stato richiesto di conoscere le relative motivazioni e l’organo decidente (Collegio di Disciplina o Presidente del Consiglio di Disciplina in assenza di consultazione dell’organo disciplinare), nonché di ricevere «copia del relativo decreto emesso dal presidente [e] del processo verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario quali atti che dovrebbero riportare le motivazioni specifiche relative alla decisione di archiviazione».
Dagli atti risulta che il soggetto controinteressato si è opposto all’accesso civico e che l’Ordine ha negato l’acceso, ritenendo sussistere un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali, ai sensi dell’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013.
Il soggetto istante ha, quindi, presentato istanza di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, chiedendo di poter accedere alla documentazione richiesta almeno con oscuramento dei dati personali del soggetto controinteressato.
OSSERVA
Il caso sottoposto all’attenzione del Garante trae origine da una segnalazione che il soggetto istante ha effettuato all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) «inerente procedure di affidamento di incarichi professionali e l’artificioso frazionamento degli appalti, relativamente alle attività di manutenzione e gestione del Verde Pubblico nel Comune di Treviso».
Da quanto riportato nella richiesta di riesame, a seguito della predetta segnalazione, l’ANAC avrebbe accertato la sussistenza di violazioni del Codice dei contratti pubblici, per cui l’istante ha presentato una seconda segnalazione a carico del professionista identificato in atti al Consiglio di Disciplina dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, che però ha deliberato di archiviare il procedimento disciplinare.
Il segnalante, quindi, ha presentato al predetto Ordine una richiesta di accesso civico generalizzato per avere informazioni sul predetto procedimento disciplinare e, in particolare, per conoscere le motivazioni per le quali si è proceduto all’archiviazione a carico del professionista.
Al riguardo, si evidenzia che, anche se il d. lgs. n. 33/2013 ha riconosciuto il diritto di chiunque ad «accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione [obbligatoria]» (art. 5, comma 2), il medesimo decreto stabilisce, altresì, che l’accesso deve essere rifiutato «se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela [della] protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (art. 5-bis, comma 2, lett. a).
Al riguardo, deve essere ricordato che – a differenza dei documenti a cui si è avuto accesso ai sensi della l. n. 241 del 7/8/1990 – i dati e i documenti che si ricevono a seguito di una istanza di accesso civico divengono «pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell’articolo 7», sebbene il loro ulteriore trattamento vada in ogni caso effettuato nel rispetto dei limiti derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 3, comma 1, del d. lgs. n. 33/2013).
Di conseguenza, è anche alla luce di tale amplificato regime di pubblicità dell’accesso civico che va valutata l’esistenza di un possibile pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali del soggetto controinteressato, in base al quale decidere se rifiutare o meno l’accesso alle informazioni e ai documenti richiesti.
In tale contesto – richiamando anche i precedenti orientamenti del Garante in materia di accesso civico ai procedimenti disciplinari (pareri contenuti nei provvedimenti n. 161 del 16 agosto 2019, in www.gpdp.it, doc. web 9161714; n. 483 del 21 novembre 2018, ivi, doc. web n. 9065404; n. 515 del 7 dicembre 2017, ivi, doc. web n. 7316830; n. 254 del 31 maggio 2017, ivi, doc. web n. 6495493; n. 50 del 9 febbraio 2017, ivi, doc. web n. 6057812) – si ritiene che l’Ordine dei dottori agronomi e dottori forestali della provincia di Treviso, seppur con una succinta motivazione, ai sensi della normativa vigente e delle indicazioni contenute nelle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico, ha correttamente negato l’accesso civico alle informazioni richieste.
Ciò in quanto il riconoscimento di un accesso civico generalizzato ai dati e informazioni personali riguardanti anche solo l’esistenza di una segnalazione o l’apertura di un istruttoria relativa alla possibile inflizione di una sanzione disciplinare nei confronti di un professionista (procedimento peraltro archiviato), unito alla generale conoscenza e al particolare regime di pubblicità dei dati oggetto di accesso civico, può causare, a seconda delle ipotesi e del contesto in cui i dati e le informazioni fornite possono essere utilizzati da terzi, proprio quel pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali del controinteressato, previsto dall’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013 (cfr. in particolare provv. n. 515/2017, cit.).
Un’eventuale ostensione, tramite l’istituto dell’accesso civico generalizzato, delle informazioni richieste, afferenti alla vita lavorativa e al rapporto di lavoro, per le quali esiste una ragionevole aspettativa di confidenzialità, potrebbe, infatti, causare al controinteressato ripercussioni negative sia all’interno che all’esterno del contesto lavorativo nonché sull’attività professionale esercitata. Ciò anche tenendo conto della non prevedibilità delle conseguenze derivanti dalla conoscibilità da parte di chiunque dei dati e delle informazioni personali richieste (cfr. par. 8.1 delle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico, cit.). In caso di accoglimento dell’istanza, si determinerebbe, pertanto, un’interferenza sproporzionata nei diritti e libertà dei soggetti controinteressati in violazione dei principi di «limitazione della finalità» e di «minimizzazione dei dati» personali (art. 5, par. 1, lett. b e c, del RGPD).Le predette considerazioni impediscono, altresì, di accordare un eventuale accesso civico parziale ai sensi dell’art. 5-bis, comma 4, del d. lgs. n. 33/2013, oscurando il nominativo del soggetto controinteressato, in quanto quest’ultimo riceverebbe in ogni caso un pregiudizio alla protezione dei propri dati personali, risultando indirettamente identificabile, anche all’interno del luogo di lavoro, attraverso gli ulteriori dati di contesto o le informazioni di dettaglio contenuti nelle informazioni e nei documenti richiesti. Occorre, al riguardo, ricordare che «si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale» (art. 4, par. 1, RGPD).
Resta, in ogni caso, salva la possibilità di accedere alle informazioni e ai documenti richiesti, ai sensi degli artt. 22 ss. della l. n. 241 del 7/8/1990 in materia di accesso ai documenti amministrativi, laddove venga dimostrata l’esistenza di «un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso».
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
esprime parere nei termini suesposti in merito alla richiesta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Ordine dei dottori agronomi e dottori forestali della provincia di Treviso, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013.
Fonte: Garante per la Protezione dei Dati