Parere su una istanza di accesso civico - 23 gennaio 2020
Registro dei provvedimenti
n. 5 del 23 gennaio 2020
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IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito RGPD);
Visto l’art. 154, comma 1, lett. g), del Codice in materia di protezione dei dati personali - d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito “Codice”);
Visto l’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Vista la Determinazione n. 1309 del 28/12/2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione-ANAC, adottata d’intesa con il Garante, intitolata «Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013», in G.U. Serie Generale n. 7 del 10/1/2017 e in http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6666 (di seguito “Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico”);
Visto il provvedimento del Garante n. 521 del 15/12/2016, contenente la citata «Intesa sullo schema delle Linee guida ANAC recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico», in www.gpdp.it, doc. web n. 5860807;
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore la dott.ssa Augusta Iannini;
PREMESSO
Con la nota in atti il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Barletta ha chiesto al Garante il parere previsto dall’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013, nell’ambito del procedimento relativo a una richiesta di riesame sul provvedimento di diniego di un accesso civico.
Nello specifico, oggetto dell’accesso civico risulta essere la “denuncia/querela/segnalazione nella sua interezza, ivi compresi eventuali allegati”, fatta da un cittadino al fine di far rimuovere la pianta, di proprietà dell’istante, posizionata in un vicoletto rientrate in un’area pedonale perimetrata, nonché “l’atto autorizzativo – nella sua interezza, ivi compresi anche gli eventuali allegati […] rilasciato al motociclo targato […] per l’accesso e la circolazione” nel vicoletto sopra citato.
Dagli atti emerge che il controinteressato ha comunicato l’opposizione al rilascio dei documenti richiesti invocando l’art. 5 bis, comma 2, lett. a) d. lgs 33/2013, ossia per motivi di protezione dei dati personali.
Il Comune ha respinto l’istanza di accesso civico, evidenziando, tra l’altro, che il controinteressato, ai sensi dell’art. 5 bis lett. a) citato, ha manifestato la propria “opposizione motivata al rilascio della documentazione richiesta”.
L’istante ha presentato richiesta di riesame del provvedimento di diniego in quanto, tra l’altro, “Se da un lato è vero che la disciplina in materia di protezione dei dati personali, come specificato nelle linee guida prevede che ogni trattamento – quindi anche una comunicazione di dati personali a un terzo tramite l’accesso generalizzato-deve essere effettuato nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale, ivi inclusi il diritto alla reputazione, all’immagine, al nome, all’oblio, nonché i diritti inviolabili della persona di cui agli artt. 2 e 3 della Costituzione, è anche vero, però, che l’amministrazione dovrebbe valutare se la denuncia/querela/segnalazione inoltrata […] dal controinteressato viola gli stessi diritti, or ora invocati, della richiedente l’accesso ed in particolare quelli relativi alla sua reputazione e alla sua immagine. Dovrebbe, altresì l’amministrazione, tenere nella debita e prevalente considerazione la circostanza che trattasi nella specie di esposto formulato in danno all’istante; ergo vi è in ogni caso un interesse prevalente della stessa istante ad ottenere riscontro concreto alla propria richiesta. In attuazione dei suddetti principi, nel dare riscontro alla richiesta di accesso generalizzato della scrivente, il R.U.P. avrebbe dovuto scegliere le modalità meno pregiudizievoli, privilegiando l’ostensione dei documenti con l’omissione dei dati personali in esso presentii, laddove l’esigenza informativa, alla base dell’accesso generalizzato, possa essere raggiunta senza implicare il trattamento dei dati personali e sempre che nella specie siano effettivamente in gioco dati sensibili […]: avrebbe potuto rendere noto il documento richiesto previo oscuramento dei dati sensibili relativi al controinteressato”.
OSSERVA
Nel caso in esame, oggetto dell’accesso civico è documentazione contenente dati e informazioni personali (art. 4, par. 1, n. 1, RGPD) contenuti nella denuncia/querela/segnalazione nei confronti del richiedente l’accesso, nonché nell’autorizzazione all’accesso e alla circolazione di un determinato motociclo in un’area pedonale del Comune.
Deve in primo luogo essere ricordato che i dati e i documenti che si ricevono a seguito di una istanza di accesso civico – a differenza di quelli che si ricevono tramite l’accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge n. 241 del 7/8/1990 – divengono «pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell’articolo 7», sebbene il loro ulteriore trattamento vada in ogni caso effettuato nel rispetto dei limiti derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 3, comma 1, del d. lgs. n. 33/2013).
Di conseguenza, è anche alla luce di tale amplificato regime di pubblicità dell’accesso civico che va valutata l’esistenza di un possibile pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali dei soggetti controinteressati, in base al quale decidere se rifiutare o meno l’accesso ai documenti richiesti.
Ciò anche tenendo conto delle ragionevoli aspettative di confidenzialità dell’interessato e alla non prevedibilità delle conseguenze derivanti a quest’ultimo dalla conoscibilità da parte di chiunque dei dati richiesti (cfr. par. 8.1 delle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico, cit.).
La valutazione dell’ostensione di dati personali nell’ambito del procedimento di accesso civico, deve inoltre essere effettata anche nel rispetto dei principi indicati dall’art. 5 del RGPD, fra cui quello di «minimizzazione dei dati», secondo il quale i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati (art. 5, par. 1, lett. c), in modo che non si realizzi un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà delle persone cui si riferiscono tali dati (cfr. anche art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali; art. 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e della giurisprudenza europea in materia).
Pertanto, il riconoscimento di un accesso civico generalizzato ai documenti contenenti dati personali sopradescritti, unito alla generale conoscenza e al particolare regime di pubblicità dei dati oggetto di accesso civico, può costituire un’interferenza sproporzionata nei diritti e libertà del controinteressato, arrecando a quest’ultimo, a seconda delle ipotesi e del contesto in cui i dati e le informazioni fornite possono essere utilizzate da terzi, proprio quel pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali previsto dall’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013.
Al riguardo, si ritiene che, ai sensi della normativa vigente e delle indicazioni contenute nelle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico, conformemente ai precedenti orientamenti del Garante (cfr. pareri n. 220 del 18 dicembre 2019, in www.gpdp.it, doc. web n. 9232553; n. 187 del 10 ottobre 2019, in www.gpdp.it, doc. web n. 9198109; n. 179 del 2 ottobre 2019, in www.gpdp.it, doc. web n. 9162546) – l’amministrazione abbia correttamente respinto l’accesso civico ai documenti richiesti.
Resta, in ogni caso, ferma la possibilità che i dati personali, per i quali sia eventualmente negato l’accesso civico, possano essere resi ostensibili laddove l’istante dimostri l’esistenza di «un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso», ai sensi degli artt. 22 ss. della l. n. 241 del 7/8/1990.
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
esprime parere nei termini suesposti in merito alla richiesta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Barletta ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013.
Fonte: Garante per la Protezione dei Dati