Parere su una istanza di accesso civico - 14 novembre 2019
Registro dei provvedimenti
n. 205 del 14 novembre 2019
Per qualsiasi informazione inerente i prezzi o le modalità di effettuazione del servizio, contatta l'agente di zona oppure scrivi a info@entionline.it
o telefona allo 030/2531939.
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito RGPD);
Visto l’art. 154, comma 1, lett. g), del Codice in materia di protezione dei dati personali - d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito “Codice”);
Visto l’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Vista la Determinazione n. 1309 del 28/12/2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione-ANAC, adottata d’intesa con il Garante, intitolata «Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013», in G.U. Serie Generale n. 7 del 10/1/2017 e in http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6666 (di seguito “Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico”);
Visto il provvedimento del Garante n. 521 del 15/12/2016, contenente la citata «Intesa sullo schema delle Linee guida ANAC recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico», in www.gpdp.it, doc. web n. 5860807;
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;
PREMESSO
Con la nota in atti il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza ha chiesto al Garante il parere previsto dall’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013, nell’ambito del procedimento relativo a una richiesta di riesame sul provvedimento di diniego di un accesso civico.
Nello specifico, la richiesta di accesso era volta a conoscere gli anni accademici in cui un docente a contratto identificato in atti ha insegnato presso la predetta Università.
L’amministrazione ha negato l’accesso ritenendo «prevalente, nel bilanciamento degli interessi in conflitto, ai sensi degli artt. 5 e 5-bis del decreto legislativo n. 33 del 2013 e ss.mm.ii. quello alla protezione dei dati personali del soggetto controinteressato, che si pone come elemento ostativo all’accesso medesimo a norma del secondo comma, lett. a), del citato art. 5-bis».
OSSERVA
La disciplina di settore in materia di accesso civico contenuta nel d. lgs. n. 33/2013 prevede, fra l’altro, che «Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis» (art. 5, comma 2).
La medesima normativa sancisce che l’accesso civico è rifiutato, fra l’altro, «se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela [della] protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (art. 5-bis, comma 2, lett. a)) e che «l’amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell’articolo 5-bis, comma 2, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso» (art. 5, comma 5).
Si fa presente, inoltre, che nelle Linee guida dell’Anac in materia di accesso civico è indicato che nella risposta alle istanze di accesso civico «l’amministrazione è tenuta a una congrua e completa, motivazione, tanto più necessaria in una fase sicuramente sperimentale quale quella che si apre con le prime richieste di accesso. La motivazione serve all’amministrazione per definire progressivamente proprie linee di condotta ragionevoli e legittime, al cittadino per comprendere ampiezza e limiti dell’accesso generalizzato, al giudice per sindacare adeguatamente le decisioni dell’amministrazione» (parr. 4.2, 5.3; nonché «Allegato. Guida operativa all’accesso generalizzato», n. 13).
Nel caso sottoposto all’attenzione del Garante, contrariamente a quanto previsto dalla normativa di settore e nelle Linee guida dell’ANAC sull’accesso civico richiamate, non risulta che il soggetto controinteressato sia stato coinvolto nel procedimento relativo all’accesso civico in occasione del riscontro fornito dalla p.a. al soggetto istante, ma solo in un momento successivo dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza a seguito della richiesta di riesame del provvedimento di diniego dell’accesso (art. 5, comma 5, d. lgs. n. 33/2013). Inoltre, il riscontro eccessivamente sintetico fornito dalla p.a. al soggetto istante non consente di far comprendere le ragioni per le quali l’ostensione dell’informazione richiesta può causare un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali del soggetto controinteressato. Ciò anche considerando che l’informazione inerente alla docenza tenuta presso l’Università (compresa la relativa materia) è già liberamente accessibile nelle note bibliografiche riferite al soggetto controinteressato presenti su diversi siti di informazione online.
L’Università, nel rivalutare la questione, dovrà pertanto tenere conto del fatto che i dati in questione rientrano oggi tra quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni (art. 15 d. lgs. n. 33/2013) per cinque anni, nonché della circostanza che gli stessi sono stati acquisiti in epoca antecedente l’adozione del medesimo d. lgs. n. 33/2013, con conseguente necessità di avere riguardo alle ragionevoli aspettative di confidenzialità in relazione al trattamento dei dati personali al momento in cui questi sono stati raccolti. Ciò, anche alla luce dei motivi contenuti nell’opposizione all’accesso civico presentata dal soggetto controinteressato – circa l’esistenza del limite di cui all’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013 (v. le indicazioni contenute nelle richiamate Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico, par. 8.1.).
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
esprime parere nei termini suesposti in merito alla richiesta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013.
Fonte: Garante per la Protezione dei Dati