Parere su una istanza di accesso civico - 17 ottobre 2019
Registro dei provvedimenti n. 189 del 17 ottobre 2019
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IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito RGPD);
Visto l’art. 154, comma 1, lett. g), del Codice in materia di protezione dei dati personali - d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito “Codice”);
Visto l’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Vista la Determinazione n. 1309 del 28/12/2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione-ANAC, adottata d’intesa con il Garante, intitolata «Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013», in G.U. Serie Generale n. 7 del 10/1/2017 e in http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6666 (di seguito “Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico”);
Visto il provvedimento del Garante n. 521 del 15/12/2016, contenente la citata «Intesa sullo schema delle Linee guida ANAC recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico», in www.gpdp.it, doc. web n. 5860807;
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;
PREMESSO
Con la nota in atti l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale-INPS ha chiesto al Garante il parere previsto dall’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013, nell’ambito del procedimento relativo a una richiesta di riesame sul provvedimento di diniego parziale di un accesso civico.
Nello specifico, l’istanza di accesso civico aveva a oggetto documenti inerenti al conseguimento della qualifica dirigenziale di un dipendente dell’INPS identificato in atti, quali nello specifico:
- «numero e anno e/o copia della Gazzetta Ufficiale in cui è stato pubblicato il bando di concorso per l’accesso alla qualifica dirigenziale»;
- «copia del bando di mobilità ed estremi di pubblicazione dello stesso»;
- «tabelle di equiparazione»;
- «indicazione del ccnl di riferimento»;
- «atto di cessione del contratto».
Dagli atti risulta che la domanda di accesso civico è stata accolta parzialmente, escludendo l’atto di cessione del contratto di lavoro.
OSSERVA
Il Garante ha già fornito all’INPS il parere contenuto nel provvedimento n. 230 del 18/4/2018 (in www.gpdp.it, doc. web n. 8987117) su una richiesta di riesame di un provvedimento di diniego di una istanza di accesso civico su un caso e su documenti analoghi a quelli oggetto della presente fattispecie.
Pertanto, con riferimento al caso sottoposto all’attenzione di questa Autorità e alle valutazioni circa l’esistenza di un possibile pregiudizio alla protezione dei dati personali del soggetto controinteressato, si rinvia alle osservazioni contenute nel citato provvedimento n. 230/2018, che qui si intendono integralmente richiamate, con particolare riferimento all’ostensibilità, tramite l’istituto dell’accesso civico generalizzato, dei «Contratti di lavoro ceduti nelle mobilità inter-enti» in relazione ai quali è precisato che «considerando la tipologia e la natura dei dati e informazioni personali contenuti nei predetti contratti (attinenti peraltro anche ad aspetti dettagliati della vita lavorativa del dipendente), l’ostensione dei documenti richiesti potrebbe procurare ripercussioni negative, anche sul piano relazionale e professionale, al soggetto controinteressato, sia all’interno che all’esterno dell’ambiente lavorativo. A ciò deve essere aggiunto che deve essere tenuta in adeguata considerazione – da un lato – la ragionevole aspettativa di confidenzialità del dirigente riguardo alle informazioni detenute dall’ente presso il quale presta servizio, inerenti ai rapporti contrattuali instaurati anche con precedenti datori di lavoro; e – dall’altro – la non prevedibilità da parte dello stesso delle conseguenze derivanti dalla conoscibilità da parte di chiunque dei predetti dati e informazioni richiesti tramite l’accesso civico (Cfr. par. 8.1 delle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico, cit.)».
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
esprime parere nei termini suesposti in merito alla richiesta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale-INPS, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013.
Fonte: Garante per la Protezione dei Dati