Parere su una istanza di accesso civico - 10 ottobre 2019
Registro dei provvedimenti
n. 185 del 10 ottobre 2019
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IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito RGPD);
Visto l’art. 154, comma 1, lett. g), del Codice in materia di protezione dei dati personali - d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito “Codice”);
Visto l’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Vista la Determinazione n. 1309 del 28/12/2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione-ANAC, adottata d’intesa con il Garante, intitolata «Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013», in G.U. Serie Generale n. 7 del 10/1/2017 e in http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6666 (di seguito “Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico”);
Visto il provvedimento del Garante n. 521 del 15/12/2016, contenente la citata «Intesa sullo schema delle Linee guida ANAC recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico», in www.gpdp.it, doc. web n. 5860807;
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore la prof.ssa Licia Califano;
PREMESSO
Con la nota in atti il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Taranto ha chiesto al Garante il parere previsto dall’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013, nell’ambito del procedimento relativo a una richiesta di riesame sul provvedimento di diniego di un accesso civico.
Nello specifico, oggetto dell’accesso civico risultano essere taluni documenti inerenti all’attività lavorativa, svolta nei mesi di luglio e agosto 2019, da un dipendente comunale, con particolare riferimento a:
• «giorni in cui risulta inserito in pronta reperibilità»;
• «distinta dei giorni con evidenziate le ore per ogni singolo giorno in cui risulta essere stato chiesto l’intervento in pronta reperibilità del dipendente»;
• «descrizione della effettiva tipologia di attività lavorativa e delle mansioni svolte dal dipendente durante gli interventi in pronta reperibilità del dipendente».
Dagli atti emerge che il controinteressato ha comunicato l’opposizione al rilascio dei documenti richiesti invocando l’art. 5 bis, comma 2, lett. a) d. lgs 33/2013, ossia per motivi di protezione dei dati personali.
Il Comune ha respinto l’istanza di accesso civico, limitandosi a evidenziare che il controinteressato, ai sensi dell’art. 5 bis citato, ha manifestato «la propria opposizione al rilascio di quanto richiesto».
L’istante ha presentato richiesta di riesame del provvedimento di diniego «in quanto la propria richiesta non farebbe riferimento ad alcun dato sensibile, ma esclusivamente a notizie relative alla “rituale vita lavorativa” di altro dipendente che, invece, per ragione del principio di trasparenza dovrebbero essere fornite».
OSSERVA
Nel caso in esame, oggetto dell’accesso civico è documentazione contenente dati e informazioni riferiti a un dipendente comunale e alle proprie funzioni, con indicazione dei giorni e delle ore di lavoro, in correlazione alla pronta reperibilità e all’attività richiesta in caso di intervento, nonché alle mansioni da esso svolte.
Al riguardo, si ritiene che, ai sensi della normativa vigente e delle indicazioni contenute nelle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico, conformemente ai precedenti orientamenti del Garante in materia di accesso civico ai dati dei dipendenti (cfr. pareri n. 48 del 28/2/2019, in www.gpdp.it, doc. web n. 9103079; n. 29 del 7 febbraio 2019, in www.gpdp.it, doc. web n. 9086520; n. 485 del 29/11/2018, ivi, doc. web n. 9063969; n. 373 del 31/5/2018, ivi, doc. web n. 9001960; n. 142 dell´8/3/2018, ivi, doc. web n. 8684742) – l’amministrazione, seppur con una succinta motivazione, abbia correttamente respinto l’accesso civico ai documenti richiesti.
Deve infatti essere ricordato che i dati e i documenti che si ricevono a seguito di una istanza di accesso civico – a differenza di quelli che si ricevono tramite l’accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge n. 241 del 7/8/1990 – divengono «pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell’articolo 7», sebbene il loro ulteriore trattamento vada in ogni caso effettuato nel rispetto dei limiti derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 3, comma 1, del d. lgs. n. 33/2013).
Di conseguenza, è anche alla luce di tale amplificato regime di pubblicità dell’accesso civico che va valutata l’esistenza di un possibile pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali dei soggetti controinteressati partecipanti alla selezione interna, in base al quale decidere se rifiutare o meno l’accesso ai documenti richiesti.
La valutazione dell’ostensione di dati personali nell’ambito del procedimento di accesso civico, deve inoltre essere effettata anche nel rispetto dei principi indicati dall’art. 5 del RGPD, fra cui quello di «minimizzazione dei dati», secondo il quale i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati (art. 5, par. 1, lett. c), in modo che non si realizzi un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà delle persone cui si riferiscono tali dati (cfr. anche art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali; art. 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e della giurisprudenza europea in materia).
Pertanto, il riconoscimento di un accesso civico generalizzato ai dati personali relativi al dipendente comunale sopradescritti, unito alla generale conoscenza e al particolare regime di pubblicità dei dati oggetto di accesso civico, può costituire un’interferenza sproporzionata nei diritti e libertà del controinteressato, arrecando a quest’ultimo, a seconda delle ipotesi e del contesto in cui i dati e le informazioni fornite possono essere utilizzate da terzi, proprio quel pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali previsto dall’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013.
Si rammenta, tuttavia, che, come evidenziato dall’ANAC, «nella risposta negativa o parzialmente tale […] l’amministrazione è tenuta a una congrua e completa, motivazione […] La motivazione serve all’amministrazione per definire progressivamente proprie linee di condotta ragionevoli e legittime, al cittadino per comprendere ampiezza e limiti dell’accesso generalizzato, al giudice per sindacare adeguatamente le decisioni dell’amministrazione» (par. 5.3 delle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico, cit.).
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
esprime parere nei termini suesposti in merito alla richiesta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Taranto ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013.
Fonte: Garante per la Protezione dei Dati