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10/10/2019 Parere su una istanza di accesso civico - 10 ottobre 2019 > Denunce presentate dal Comune all'autorita' giudiziaria per reati ambientali

Parere su una istanza di accesso civico - 10 ottobre 2019

Registro dei provvedimenti
n. 187 del 10 ottobre 2019

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IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito RGPD);

Visto l’art. 154, comma 1, lett. g), del Codice in materia di protezione dei dati personali - d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito “Codice”);

Visto l’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la Determinazione n. 1309 del 28/12/2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione-ANAC, adottata d’intesa con il Garante, intitolata «Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013», in G.U. Serie Generale n. 7 del 10/1/2017 e in http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6666 (di seguito “Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico”);

Visto il provvedimento del Garante n. 521 del 15/12/2016, contenente la citata «Intesa sullo schema delle Linee guida ANAC recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico», in www.gpdp.it, doc. web n. 5860807;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore la dott.ssa Augusta Iannini;

PREMESSO

Con la nota in atti il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Falconara Marittima ha chiesto al Garante il parere previsto dall’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013, nell’ambito del procedimento relativo a una richiesta di riesame sul provvedimento di diniego di un accesso civico.

Nello specifico, l’istanza di accesso civico aveva a oggetto tutte le denunce presentate dal Comune di Falconara Marittima, anche contro ignoti, negli anni 2017, 2018, e 2019 all’autorità giudiziaria o ad un’altra autorità competente riferite a reati ambientali avvenuti nel predetto Comune.

Il Comune ha negato l’accesso civico, rappresentando che gli atti richiesti «sono stati trasmessi al Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente Nucleo Operativo Ecologico di Ancona come seguito a ipotesi di reato ambientale già in capo alla Procura della Repubblica di Ancona» e che «Pertanto le informazioni richieste potrebbero essere, allo stato attuale, coperte da segreto istruttorio», invitando il soggetto istante a rivolgersi al Tribunale di Ancona per eventuali richieste di accesso nei termini e modi previsti dalla legge.

Dagli atti risulta che il soggetto istante ha presentato richiesta di riesame, contestando la ricostruzione e i motivi contenuti del predetto provvedimento di diniego della p.a.

OSSERVA

In primo luogo, si rappresenta che il Garante per la protezione dei dati personali, in relazione al procedimento relativo all’accesso civico, è tenuto a dare il prescritto parere al Responsabile della prevenzione della corruzione nel caso di richiesta di riesame, solo laddove l’accesso generalizzato sia stato negato o differito per motivi attinenti alla tutela della «protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (artt. 5, commi 7 e 8; 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013).

Nel caso di specie, invece, l’amministrazione ha negato l’accesso civico per motivi diversi dalla protezione dei dati personali. Pertanto, ai sensi della disciplina richiamata, si ritiene che l’Autorità non possa pronunciarsi nel merito del diniego opposto all’istante.

Tuttavia, attesa la rilevanza della questione – fermo restando ogni valutazione dell’amministrazione in ordine all’esistenza di ulteriori limiti per potrebbero in ogni caso portare a negare l’accesso civico, diversi dalla protezione dei dati personali – si valuta utile in ogni caso esprimere le seguenti considerazioni.

La normativa di settore sancisce che l’accesso civico può essere, fra gli altri casi, rifiutato «se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela [della] protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (art. 5-bis, comma 2, lett. a)) e che «l’amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell’articolo 5-bis, comma 2, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso» (art. 5, comma 5).

È previsto, altresì, che ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico, «l’Autorità nazionale anticorruzione, d’intesa con il Garante per la protezione dei dati personali e sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta linee guida recanti indicazioni operative» (art. 5-bis, comma 6, del d lg.s n. 33/2013). In proposito, l’Autorità Nazionale Anticorruzione-ANAC, d’intesa con il Garante, ha approvato le Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico, al cui contenuto, pertanto, si rinvia integralmente con particolare riferimento ai limiti derivanti dalla protezione dei dati personali (cfr., in particolare, il par. 8), unitamente ai precedenti pareri del Garante in materia di accesso civico pubblicati sul sito web istituzionale (https://www.garanteprivacy.it/temi/accesso-civico), massimati sul portale “FOIA - Centro nazionale di competenza” del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri (http://www.foia.gov.it/pareri/).

In relazione poi alla generale ostensione, tramite l’istituto dell’accesso civico, di denunce presentate dal Comune all’autorità giudiziaria (o ad altra autorità competente non indentificata) per reati ambientali, si evidenzia che si tratta di documenti che potrebbero contenere dati e informazioni personali (art. 4, par. 1, n. 1, RGPD) di tutti coloro che sono stati destinatari delle predette denunce, a meno che queste ultime non siano state presentate anche contro ignoti.

Pertanto, per i profili di competenza di questa Autorità, limitati alla protezione dei dati personali, si rappresenta che i dati e le informazioni contenute nei documenti di cui si chiede l’ostensione sono dati in ogni caso delicati, riferiti a soggetti nei cui confronti potrebbe essere aperto – laddove nel ricorrano i presupposti – un procedimento penale; la cui generale conoscenza, quindi, potrebbe causare danni legati alla sfera morale, relazionale, professionale e sociale, gettando discredito sui soggetti controinteressati anche nel caso in cui le denunce dovessero essere archiviate.

Al fine di decidere se rifiutare o meno l’accesso ai documenti richiesti – ai sensi del limite contenuto nell’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013 – è necessario, infatti, ricordare la circostanza per la quale, a differenza dei documenti a cui si è avuto accesso ai sensi della l. n. 241 del 7/8/1990, i dati e i documenti che si ricevono a seguito di una istanza di accesso civico divengono «pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell’articolo 7», sebbene il loro ulteriore trattamento vada in ogni caso effettuato nel rispetto dei limiti derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 3, comma 1, del d. lgs. n. 33/2013).

Di conseguenza, è anche alla luce di tale amplificato regime di pubblicità dell’accesso civico che va valutata l’esistenza di un possibile pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali del soggetto controinteressato (art. 5-bis, comma 2, lett. a, del d. lgs. n. 33/2013).

Un’eventuale ostensione tramite l’istituto dell’accesso civico generalizzato delle informazioni riferite a persone denunciate potrebbe determinare un’interferenza sproporzionata nei diritti e libertà dei soggetti controinteressati e violare, peraltro, anche il principio di «minimizzazione dei dati» contenuto nel RGPD, in base al quale i dati personali devono essere, fra l’altro, «limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati» (art. 5, par. 1, lett. c).

Si evidenzia, infine, che non sussistono, invece, ragioni attinenti alla protezione dei dati personali dei controinteressati (ai sensi dell’art. 5-bis, comma 2, lett. a, del d. lgs. n. 33/2013) in relazione all’eventuale ostensione al soggetto richiedente – allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico – di “dati aggregati” (privi di dati identificativi e di ogni ulteriore informazione che può identificare i soggetti controinteressati anche indirettamente), quali ad esempio – come richiesto dal soggetto istante nel riesame – il numero delle denunce effettuare negli ultimi tre anni e la relativa data.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

esprime parere nei termini suesposti in merito alla richiesta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Falconara Marittima, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013.

Fonte: Garante per la Protezione dei Dati

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