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16/08/2019 Parere su una istanza di accesso civico - 16 agosto 2019 > Dati su procedimenti disciplinari

Parere su una istanza di accesso civico - 16 agosto 2019

Registro dei provvedimenti
n. 161 del 16 agosto 2019

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IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito RGPD);

Visto l’art. 154, comma 1, lett. g), del Codice in materia di protezione dei dati personali - d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito “Codice”);

Visto l’art. 5, del d. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la Determinazione n. 1309 del 28/12/2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione-ANAC, adottata d’intesa con il Garante, intitolata «Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013», in G.U. Serie Generale n. 7 del 10/1/2017 e in http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6666 (di seguito “Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico”);

Visto il provvedimento del Garante n. 521 del 15/12/2016, contenente la citata «Intesa sullo schema delle Linee guida ANAC recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico», in www.gpdp.it, doc. web n. 5860807;

Vista la richiesta di parere del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Azienda Acqua Bene Comune di Napoli, presentata ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Considerato che il predetto art. 5, comma 7, prevede che il Garante si pronunci entro il termine di dieci giorni dalla richiesta;

Ritenuto che il breve lasso di tempo per rendere il previsto parere non permette allo stato la convocazione in tempo utile del Collegio del Garante;

Ritenuto quindi che ricorrono i presupposti per l’applicazione dell’art. 5, comma 8, del Regolamento n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante, il quale prevede che «Nei casi di particolare urgenza e di indifferibilità che non permettono la convocazione in tempo utile del Garante, il presidente può adottare i provvedimenti di competenza dell'organo, i quali cessano di avere efficacia sin dal momento della loro adozione se non sono ratificati dal Garante nella prima riunione utile, da convocarsi non oltre il trentesimo giorno»;

Vista la documentazione in atti;

PREMESSO

Con la nota in atti il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Azienda Acqua Bene Comune di Napoli (di seguito “RPCT”) ha chiesto al Garante il parere previsto dall’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, nell’ambito del procedimento relativo a una richiesta di riesame sul provvedimento di diniego di un accesso civico.

Dagli atti risulta che è stata presentata un’istanza di accesso civico avente a oggetto il «numero totale dei provvedimenti disciplinari “escludendo i dati sensibili nel rispetto della normativa sulla privacy” con le relative contestazioni e provvedimenti attuati dalla società negli ultimi cinque anni alla data della presentazione».

L’amministrazione ha fornito i dati numerici relativi ai procedimenti disciplinari, rifiutando di fornire ulteriori informazioni sui provvedimenti disciplinari dei dipendenti «nel rispetto della normativa vigente e delle indicazioni contenute nelle Linee guida dell’ANAC».

A seguito della richiesta di riesame, il RPCT dell’Azienda ha confermato il rifiuto dell’Azienda, richiamando nel proprio provvedimento le motivazioni contenute in precedenti orientamenti del Garante in materia.

Su tale provvedimento il soggetto istante ha chiesto sempre al RPCT un atipico “riesame sul provvedimento di riesame”, rappresentando l’esistenza di un difetto di procedura, in quanto non risultava essere stato sentito Garante al riguardo e chiedendo, pertanto, un suo formale coinvolgimento.

Il RPCT si è, quindi, rivolto a questa Autorità, chiedendo di emettere il relativo parere, nonché di chiarire se è obbligatorio sentire il Garante nel caso in cui vengano in rilievo profili di protezione di dati personali in sede di riesame di un provvedimento inerente a un accesso civico.

OSSERVA

Per i profili di competenza di questa Autorità, si evidenzia – in via preliminare – che la normativa statale in materia di accesso civico prevede che nei «casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine [di trenta giorni], il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza […] che decide con provvedimento motivato, entro il termine diventi giorni. Se l’accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all’articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il suddetto responsabile provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta» (art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013).

Pertanto, alla luce della disposizione citata, il RPCT, in caso di richiesta riesame, ha l’obbligo di chiedere in ogni caso il parere al Garante, laddove l’accesso sia stato negato o differito per motivi attinenti alla tutela della «protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (artt. 5, comma 7; 5-bis, comma 2, lett. a, del d. lgs. n. 33/2013).

Per quanto riguarda, invece, la specifica vicenda in esame, dagli atti risulta che è stata presentata una richiesta di accesso civico volta a ottenere l’ostensione di tutte le contestazioni disciplinari e dei provvedimenti a esse conseguenti, emesse dall’Azienda Acqua Bene Comune di Napoli, negli ultimi cinque anni.

Sotto il profilo procedurale, dalla documentazione inviata al Garante dal Responsabile anticorruzione e trasparenza ai fini dell’acquisizione del relativo parere, non risulta che i soggetti controinteressati siano stati coinvolti nel procedimento relativo all’accesso civico (ai sensi dell’art. 5, comma 5, del d. lgs. n. 33/2013), impedendogli di presentare un’eventuale opposizione all’ostensione a terzi dei propri dati e informazioni personali.

Ciò nonostante, si rappresenta come, in ogni caso, come evidenziato anche nelle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico, le motivazioni addotte dal soggetto controinteressato «costituiscono un indice della sussistenza di un pregiudizio concreto, la cui valutazione però spetta all’ente e va condotta anche in caso di silenzio del controinteressato, tenendo, altresì, in considerazione gli altri elementi illustrati [nelle Linee guida]» (cfr. par. 8.1.).

Nel merito, con riferimento alla possibilità di esercitare l’accesso civico a contestazioni e sanzioni disciplinari, deve essere tenuta in considerazione la circostanza per la quale – a differenza dei documenti a cui si è avuto accesso ai sensi della l. n. 241 del 7/8/1990 – i dati e i documenti che si ricevono a seguito di una istanza di accesso civico divengono «pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell’articolo 7», sebbene il loro ulteriore trattamento vada in ogni caso effettuato nel rispetto dei limiti derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 3, comma 1, del d. lgs. n. 33/2013).

Di conseguenza, è anche alla luce di tale amplificato regime di pubblicità dell’accesso civico che va valutata l’esistenza di un possibile pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali dei soggetti controinteressati, in base al quale decidere se rifiutare o meno l’accesso ai documenti richiesti.

In tale contesto – richiamando anche i precedenti orientamenti del Garante in materia di accesso civico ai procedimenti disciplinari (pareri contenuti nei provvedimenti n. 483 del 21 novembre 2018, in www.gpdp.it, doc. web n. 9065404; n. 515 del 7 dicembre 2017, ivi, doc. web n. 7316830; n. 254 del 31 maggio 2017, ivi, doc. web n. 6495493; n. 50 del 9 febbraio 2017, ivi, doc. web n. 6057812) – si concorda con quanto rappresentato dal RPCT al soggetto istante e si ritiene che, ai sensi della normativa vigente e delle indicazioni contenute nelle Linee guida dell’ANAC, l’Azienda Acqua Bene Comune di Napoli, abbia correttamente respinto, seppur con una sintetica motivazione, l’istanza di accesso civico presentata.

Ciò in quanto, la generale conoscenza di informazioni relative a sanzioni disciplinari inflitte ai dipendenti, considerando il particolare regime di pubblicità dei dati oggetto di accesso civico, può effettivamente arrecare ai soggetti controinteressati, a seconda delle ipotesi e del contesto in cui le informazioni fornite possono essere utilizzate da terzi, proprio quel pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali previsto dall'art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013. La documentazione a cui è stato chiesto di accedere tramite l’istituto dell’accesso civico, infatti, contiene dati e informazioni personali delicate, afferenti alla vita lavorativa e al rapporto di lavoro, la cui generale conoscenza determina un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà dei soggetti controinteressati, con possibili ripercussioni negative sul piano professionale, personale e sociale, in violazione peraltro anche del principio di «minimizzazione dei dati» contenuto nel RGPD, in base al quale i dati devono essere, fra l’altro, «limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati» (art. 5, par. 1, lett. c). Bisogna, inoltre, tener conto delle ragionevoli aspettative di confidenzialità dei soggetti controinteressati in relazione al trattamento dei propri dati personali al momento in cui questi sono stati raccolti dall’Azienda, nonché della non prevedibilità, al momento della raccolta dei dati, delle conseguenze derivanti dalla eventuale conoscibilità da parte di chiunque dei dati richiesti tramite l’accesso civico (cfr. par. 8.1 delle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico, cit.).

Le predette considerazioni impediscono, altresì, di accordare un eventuale accesso civico parziale ai sensi dell’art. 5-bis, comma 4, del d. lgs. n. 33/2013, oscurando i nominativi dei soggetti controinteressati, in quanto questi ultimi riceverebbero in ogni caso un pregiudizio alla protezione dei propri dati personali, risultando indirettamente identificabili, anche all’interno del luogo di lavoro, attraverso gli ulteriori dati di contesto o le informazioni di dettaglio contenuti nei documenti richiesti. Occorre, al riguardo, ricordare che «si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale» (art. 4, par. 1, RGPD).

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

esprime parere nei termini suesposti in merito alla richiesta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Azienda Acqua Bene Comune di Napoli ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013.

Fonte: Garante per la Protezione dei Dati

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