Parere su una istanza di accesso civico - 26 giugno 2019
Registro dei provvedimenti
n. 145 del 26 giugno 2019
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IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito RGPD);
Visto l’art. 154, comma 1, lett. g), del Codice in materia di protezione dei dati personali - d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito “Codice”);
Visto l’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Vista la Determinazione n. 1309 del 28/12/2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione-ANAC, adottata d’intesa con il Garante, intitolata «Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013», in G.U. Serie Generale n. 7 del 10/1/2017 e in http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6666 (di seguito “Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico”);
Visto il provvedimento del Garante n. 521 del 15/12/2016, contenente la citata «Intesa sullo schema delle Linee guida ANAC recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico», in www.gpdp.it, doc. web n. 5860807;
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore la dott.ssa Augusta Iannini;
PREMESSO
Con la nota in atti il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Venafro ha chiesto al Garante il parere previsto dall’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013, nell’ambito del procedimento relativo a una richiesta di riesame sul provvedimento di diniego di un accesso civico.
Nello specifico, oggetto dell’accesso civico risultano essere «atti e documenti da cui si evincano i provvedimenti adottati nei confronti degli amministratori locali (sindaco, vice sindaco, assessori, e Presidente consiliare) destinatari della rideterminazione [delle indennità spettanti agli Amministratori locali per il periodo gennaio/maggio 2012] e volti al recupero delle eccedenze», compreso «i pagamenti dagli stessi eseguiti a titolo di restituzione».
Il Comune ha respinto l’istanza di accesso civico «a “tutela dei dati personali”», rappresentando che la richiesta riguarda «dati fiscali che sono funzionali a rilevare informazioni sullo stato economico e tenore di vita delle persone, sulle loro abitudini e sul loro comportamento potendo concretamente pregiudicare, sul piano sociale e relazionale, la reputazione e ledere la dignità delle persone interessate. Pregiudizio tanto più grave se si considera che, in base all’art. 7 del D. Lgs. 33/2013, i dati rilasciati a seguito di accesso civico sono da considerarsi pubblici e quindi conoscibili e utilizzabili da un numero indeterminato di persone. Pertanto nel caso di specie l’accesso civico risulta in ogni caso sproporzionato eccedente e non pertinente rispetto alla soddisfazione del bisogno conoscitivo manifestato dal richiedente».
OSSERVA
Dagli atti risulta che il Comune di Venafro non ha rispettato il patto di stabilità interno per l’anno 2011, provvedendo quindi ad applicare «alle indennità spettanti agli amministratori locali la riduzione del 10 per cento prevista dall’art. 1, comma 54, della legge 266 del 2005 a decorrere dal 1/1/2012, oltre quella del 30 per cento prevista dall’art. 1, comma 120, della legge 13/12/2010, n. 220» (determinazione del segretario generale n. 224 dell’8/8/2012 pubblicata all’albo pretorio).
Nel caso esaminato, risulta quindi essere stata presentata un’istanza di accesso civico volta a ottenere copia dei provvedimenti adottati dal Comune nei confronti dei predetti amministratori locali per ottenere il recupero delle somme da restituire in virtù della determinazione citata, nonché dei pagamenti effettuati ai fini della restituzione delle somme dovute.
Si ricorda che la restituzione dell’indennità di carica rientra nella fattispecie della responsabilità amministrativa (finanziaria) avente natura sanzionatoria.
Ai fini dell’istruttoria il Comune ha inviato al Garante un estratto della documentazione oggetto di accesso, riferita ad alcuni soggetti controinteressati al fine di consentire una completa valutazione della fattispecie.
Dalla documentazione esaminata risulta che mentre alcuni amministratori avrebbero pagato l’importo richiesto, altri, non avendovi provveduto sono stati destinatari di provvedimenti di ordinanza-ingiunzione di pagamento.
In tale contesto, il provvedimento di diniego dell’accesso civico adottato dal Comune risulta carente di motivazione, considerando che l’amministrazione si è limitata a richiamare generici motivi di protezione dei dati personali che non risultano invece sufficienti per dimostrare l’esistenza – per come rappresentato dal Comune – di un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali degli amministratori locali coinvolti.
Infatti, dagli atti prodotti dall’amministrazione e oggetto di accesso civico, pur evincendosi l’importo delle somme da restituire (peraltro già oggetto di pubblicità con la pubblicazione in albo pretorio della citata determinazione n. 224/2012), non vi sono altre informazioni dalle quali si può effettivamente risalire allo «stato economico e [al] tenore di vita delle persone», alle «abitudini» e al «comportamento» degli amministratori coinvolti, come sostenuto nel provvedimento di diniego dell’accesso civico. È invece vero che all’interno dei documenti oggetto dell’accesso sarebbero contenuti limitati riferimenti a dati di carattere fiscale, ma con esclusivo riferimento agli oneri deducibili di cui all’art. 10, comma 1, lett. d-bis), del TUIR, e alla possibilità di portare in detrazione le somme restituite se assoggettate a tassazione in anni precedenti. Anche in questo caso, tali informazioni, per come circoscritte e contestualizzate, contrariamente a quanto affermato dal Comune, non appaiono invero «funzionali a rilevare informazioni sullo stato economico e [sul] tenore di vita delle persone» interessate.
In via prioritaria, va rilevato, sotto l’aspetto procedurale, che diversamente da quanto previsto dalla disciplina in materia di accesso civico, non risulta dagli atti che siano stati coinvolti nel procedimento relativo all’accesso civico i soggetti controinteressati (ossia gli amministratori locali - Sindaco, Vice-sindaco, Assessori e Presidente del consiglio comunale - interessati dalla restituzione delle indennità).
La comunicazione della richiesta di accesso civico al soggetto controinteressato ha la funzione di consentire a quest’ultimo di intervenire eventualmente nel procedimento, presentando una motivata opposizione, laddove ritenga che dall’accoglimento dell’accesso civico medesimo possa derivare un pregiudizio concreto, fra l’altro, alla protezione dei propri dati personali, utile per le valutazioni che l’amministrazione è tenuta a effettuare. Ciò soprattutto considerando che il provvedimento di richiesta di restituzione di parte dell’indennità nonché l’ordinanza-ingiunzione, potevano essere state oggetto di impugnativa da parte dei relativi destinatari.
Per tali motivi, conformemente ai precedenti orientamenti del Garante in materia (cfr. provv. n. 216 del 12/4/2018, in www.gpdp.it, doc. web n. 8811865), si invita il Comune di Venafro – ai sensi della normativa vigente e delle indicazioni contenute nelle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico (par. 8.1.) – a rivalutare la richiesta di accesso civico ai documenti richiesti, previo coinvolgimento dei soggetti controinteressati, fornendo nella risposta – eventualmente affermativa, negativa o parzialmente tale – una motivazione congrua e completa rispetto all’esistenza o meno del limite di cui all’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013.
Al riguardo, occorre rappresentare, ad ogni buon conto, che il mancato rispetto del patto di stabilità interno per l’anno 2011 e la determinazione della restituzione di parte delle indennità spettanti agli allora amministratori locali sono vicende pubbliche e i soggetti controinteressati sono persone che hanno svolto funzioni di indirizzo politico in un’amministrazione locale.
A tal riguardo, la fattispecie sottoposta all’attenzione del Garante si segnala per la circostanza che i soggetti controinteressati nel procedimento relativo di accesso civico hanno rivestito incarichi pubblici. Il ruolo ricoperto nella vita pubblica da Sindaco, Vice-sindaco, Assessori e Presidente del consiglio comunale, la connessa funzione pubblica esercitata e l’attività di pubblico interesse svolta, sono elementi che devono essere tenuti in considerazione al fine di verificare una “reale” esistenza del pregiudizio – che deve essere adeguatamente motivato – alla protezione dei dati personali di soggetti titolari di incarichi istituzionali (art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013).
Sul punto, anche nelle Linee guida dell’Anac in materia di accesso civico è indicato che «Per verificare l’impatto sfavorevole che potrebbe derivare all’interessato dalla conoscibilità da parte di chiunque delle informazioni richieste, l’ente destinatario della richiesta di accesso generalizzato deve far riferimento a diversi parametri, tra i quali, anche la natura dei dati personali oggetto della richiesta di accesso o contenuti nei documenti ai quali di chiede di accedere, nonché il ruolo ricoperto nella vita pubblica, la funzione pubblica esercitata o l’attività di pubblico interesse svolta dalla persona cui si riferiscono i predetti dati» (cfr. par. 8.1).
La valutazione in ordine all’eventuale esistenza del pregiudizio per i controinteressati deve essere, inoltre, condotta rispetto ai singoli atti (o alle specifiche categorie di atti) richiesti alla luce delle indicazioni contenute nelle richiamate Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico (in particolare par. 8.1), tenendo, altresì conto quali elementi favorevoli all’ostensione:
1. della circostanza che alcune informazioni sono già state oggetto di pubblicazione obbligatoria (es.: il mancato rispetto del patto di stabilità interno per l’anno 2011 e la determinazione della restituzione di parte delle indennità spettanti agli allora amministratori locali);
2. del ruolo, della funzione pubblica e dell’attività di pubblico interesse esercitata dagli amministratori locali cui si riferiscono i dati personali oggetto di accesso civico, al fine di verificare una “reale” esistenza del pregiudizio alla protezione dei dati personali di soggetti titolari di incarichi istituzionali;
3. del regime di pubblicità e trasparenza rafforzato richiesto per coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico in relazione ai compensi percepiti (cfr. art. 14 d. lgs. n. 33/2013) e dell’attenuata aspettativa di confidenzialità in capo a coloro che rivestono o hanno rivestito incarichi pubblici quali gli amministratori di un ente locale, anche se di ridotte dimensioni e con popolazione minore di 15.000 abitanti.
Nell’effettuare la predetta valutazione circa la possibilità di fornire tutti i dati personali richiesti deve in ogni caso:
4. essere rispettato il principio di «minimizzazione» dei dati personali (art. 5, par. 1, lett. c, RGPD), alla luce del quale i dati personali eventualmente forniti devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità di trasparenza propria dell’istituto dell’accesso civico, in modo che non si realizzi un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà delle persone;
5. tenersi conto dell’eventuale esistenza di contenziosi giudiziari ancora in corso, che possono essere stati attivati dai soggetti controinteressati in merito alla richiesta di restituzione di parte delle indennità percepite e l’interferenza che la conoscibilità di questi dati potrebbe determinare sul diritto di difesa.
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
esprime parere nei termini suesposti in merito alla richiesta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Venafro, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013.
Fonte: Garante per la Protezione dei Dati