Parere su una istanza di accesso civico - 29 maggio 2019
Registro dei provvedimenti
n. 122 del 29 maggio 2019
Per qualsiasi informazione inerente i prezzi o le modalità di effettuazione del servizio, contatta l'agente di zona oppure scrivi a info@entionline.it
o telefona allo 030/2531939.
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito RGPD);
Visto l’art. 154, comma 1, lett. g), del Codice in materia di protezione dei dati personali - d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito “Codice”);
Visto l’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Vista la Determinazione n. 1309 del 28/12/2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione-ANAC, adottata d’intesa con il Garante, intitolata «Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013», in G.U. Serie Generale n. 7 del 10/1/2017 e in http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6666 (di seguito “Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico”);
Visto il provvedimento del Garante n. 521 del 15/12/2016, contenente la citata «Intesa sullo schema delle Linee guida ANAC recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico», in www.gpdp.it, doc. web n. 5860807;
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore la dott.ssa Augusta Iannini;
PREMESSO
Con la nota in atti il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Tortona ha chiesto al Garante il parere previsto dall’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, nell’ambito del procedimento relativo a una richiesta di riesame sul provvedimento di diniego parziale di un accesso civico.
Nello specifico, risulta che è stata presentata un’istanza di accesso civico a un verbale di violazione amministrativa elevato nei confronti di un Circo per l’affissione di cartelli pubblicitari.
Il Comune ha accolto parzialmente l’istanza di accesso civico, fornendo il documento richiesto ma oscurato di numerosi dati e informazioni, fra cui, il soggetto sanzionato, la condotta posta in essere, le norme violate, l’entità della sanzione, le richieste fatte dall’amministrazione al trasgressore, rappresentando di aver provveduto a omettere «dati personali e […] altre informazioni che consentono l’identificazione, anche indiretta, del soggetto interessato».
Il soggetto istante ha, quindi, chiesto il riesame del provvedimento dell’amministrazione, lamentando che dall’oscuramento effettuato dal Comune non è possibile evincere l’esistenza o meno della sanzione comminata, né la relativa entità.
OSSERVA
Occorre, in primo luogo, evidenziare che «dato personale» è «qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»)» (art. 4, par. 1, n. 1, del Regolamento).
Sono, pertanto, sottratte dall’ambito di applicazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali le persone giuridiche, le associazioni e gli altri enti – nella cui categoria rientra anche il soggetto sanzionato nel caso sottoposto all’attenzione del Garante (ossia un “Circo”) – che non possono beneficiare del limite all’accesso civico di cui all’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013.
Dagli atti dell’istruttoria risulta che il Comune di Tortona abbia, invece, giustificato l’oscuramento dei dati e delle informazioni del soggetto sanzionato ritenendo esistente un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali, la cui esistenza va valutata solo per le “persone fisiche” richiamate nel documento (es.: nome e residenza del proprietario o identificativi degli agenti della polizia municipale), e non anche con riferimento alle persone giuridiche per le anzidette motivazioni.
Tutto ciò considerato si invita l’amministrazione a rivalutare il proprio provvedimento di diniego parziale, determinando – previa in ogni caso comunicazione ai soggetti controinteressati ai sensi dell’art. 5, comma 5, del d. lgs. n. 33/2013 e considerando peraltro che «tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di accesso civico […] sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell'articolo 7» (art. 3, comma 1, del d. lgs. n. 33/2013) – se l’accesso civico ai “dati personali” contenuti nel verbale di violazione amministrativa debba essere rifiutato «per evitare un pregiudizio concreto alla tutela [della] protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (artt. 5-bis, comma 1, lett. a); seguendo a tal fine le indicazioni contenute nelle Linee Guida dell’ANAC in materia di accesso civico al cui contenuto si rinvia integralmente (cfr. in particolare par. 8.1).
Si fa, infine, presente che «Nella risposta negativa o parzialmente tale, sia per i casi di diniego connessi all’esistenza di limiti di cui ai co. 1 e 2 che per quelli connessi all’esistenza di casi di eccezioni assolute di cui al co. 3, l’amministrazione è tenuta a una congrua e completa, motivazione» e che «la motivazione serve all’amministrazione per definire progressivamente proprie linee di condotta ragionevoli e legittime, al cittadino per comprendere ampiezza e limiti dell’accesso generalizzato, al le decisioni dell’amministrazione» (Linee guida, cit. par. 5.3).
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
esprime parere nei termini suesposti in merito alla richiesta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Tortona, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013.
Fonte: Garante per la Protezione dei Dati